Art. 2. Modalita' di esercizio dell'attivita' 1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purche' in forma itinerante. 2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e' svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. 3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, e' soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione e' il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo. 4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione in cui e' stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o societa' di persone, non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione. 6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.