Art. 2.
                Modalita' di esercizio dell'attivita'
    1.  Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto su posteggi
dati  in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purche'
in forma itinerante.
    2.  Il  commercio su aree pubbliche in forma itinerante e' svolto
con   mezzi   mobili  e  con  soste  limitate,  di  norma,  al  tempo
strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
    3.  L'esercizio  dell'attivita' di cui al comma 1, e' soggetto ad
autorizzazione  rilasciata  a persone fisiche o a societa' di persone
regolarmente  costituite  secondo le norme vigenti. Condizione per il
rilascio  dell'autorizzazione  e'  il  possesso  dei requisiti di cui
all'art. 5 del decreto legislativo.
    4.  L'autorizzazione  di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del
decreto   legislativo   abilita   i   titolari   della  stessa  anche
all'esercizio  dell'attivita'  in  forma  itinerante  nell'ambito del
territorio   della   Regione  in  cui  e'  stata  rilasciata  e  alla
partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
    5.  L'autorizzazione  di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del
decreto  legislativo  abilita  i  titolari  della  stessa  anche alla
partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed
alla  vendita  al  domicilio  del  consumatore nonche' nei locali ove
questi  si  trovi  per  motivi  di  lavoro,  di  studio,  di cura, di
intrattenimento  o  svago. Al medesimo operatore commerciale, persona
fisica  o societa' di persone, non puo' essere rilasciata piu' di una
autorizzazione.
    6.  Le  autorizzazioni  di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con
riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui all'art. 5
del decreto legislativo.