Art. 3. Condizioni e limiti all'esercizio dell'attivita' 1. L'attivita' del commercio sulle aree pubbliche e' subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dal comune in conformita' ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative di cui all'art. 4. 2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante puo' essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa. 4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche e'vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attivita' al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale. 5. L'esercizio del commercio disciplinato dalle presenti disposizioni nelle aree del demanio lacuale regionale e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' regionali che stabiliscono modalita', condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attivita' al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 6. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdisce il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti ad una distanza di 500 metri. 7. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, puo' esercitare l'attivita' in forma itinerante solamente nei giorni in cui non e' concessionario di posteggio.