Art. 4.
                         Funzioni regionali
    1.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta regionale,
delibera gli indirizzi generali ai quali i comuni si attengono per la
programmazione del commercio su aree pubbliche.
    2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 prevedono:
      a) la  determinazione  delle  aree  mercatali, fieristiche e di
quelle per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
      b) le   modalita'  per  l'istituzione,  la  soppressione  e  lo
spostamento  dei  mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza
diversa;
      c) le  modalita'  per  l'istituzione  del  mercati  destinati a
merceologie esclusive;
      d) le caratteristiche tipologiche delle fiere e le modalita' di
partecipazione alle medesime;
      e) gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali
esistenti,   compreso   il   numero   dei   posteggi   da   destinare
all'attivita';
      f) il monitoraggio della rete distributiva e adeguate modalita'
di informazione degli operatori e dei consumatori.
    3.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta regionale,
verificata  la potenzialita' del commercio su aree pubbliche anche in
relazione  alle altre forme distributive, alla propensione al consumo
della  popolazione residente fluttuante ed alla qualita' del servizio
da  rendere  al  consumatore,  definisce,  con cadenza triennale, gli
obiettivi  di  presenza  e di sviluppo delle aree mercatali di cui al
comma 2, lettera e).
    4.  Per  l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, lettera
f)  la  Regione  si  avvale  delle  camere  di  commercio, industria,
artigianato, agricoltura (C.C.I.A.A.).