Art. 4. Funzioni regionali 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera gli indirizzi generali ai quali i comuni si attengono per la programmazione del commercio su aree pubbliche. 2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 prevedono: a) la determinazione delle aree mercatali, fieristiche e di quelle per l'esercizio del commercio in forma itinerante; b) le modalita' per l'istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa; c) le modalita' per l'istituzione del mercati destinati a merceologie esclusive; d) le caratteristiche tipologiche delle fiere e le modalita' di partecipazione alle medesime; e) gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali esistenti, compreso il numero dei posteggi da destinare all'attivita'; f) il monitoraggio della rete distributiva e adeguate modalita' di informazione degli operatori e dei consumatori. 3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, verificata la potenzialita' del commercio su aree pubbliche anche in relazione alle altre forme distributive, alla propensione al consumo della popolazione residente fluttuante ed alla qualita' del servizio da rendere al consumatore, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali di cui al comma 2, lettera e). 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, lettera f) la Regione si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (C.C.I.A.A.).