Art. 5.
           Autorizzazioni su posteggi dati in concessione
    1.  L'autorizzazione  su  posteggi  dati  in concessione prevista
dall'art.  28,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  e'
rilasciata dal comune sede del posteggio.
    2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il
comune trasmette alla giunta regionale, per la relativa pubblicazione
nel  Bollettino ufficiale, i dati concernenti i posteggi da assegnare
in  concessione.  Tale  pubblicazione  viene  effettuata  con cadenza
mensile.
    3.  Entro  il  termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli
interessati   presentano   al  comune  la  domanda  per  il  rilascio
dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui
si richiede la concessione.
    4. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
      a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
      b) il  possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 5 del decreto
legislativo;
      c) di  non  possedere  piu'  di  una  autorizzazione e relativa
concessione di posteggi nello stesso mercato;
      d) la  denominazione  del  mercato,  il  giorno di svolgimento,
l'indicazione   delle   caratteristiche   del  posteggio  chiesto  in
concessione;
      e) il settore o i settori merceologici.
    5.  Nella  formulazione  della  graduatoria il comune si attiene,
nell'ordine, ai seguenti criteri di priorita':
      a) maggior  numero di presenze maturate nell'ambito del singolo
mercato;
      b) anzianita' di registro delle imprese;
      c) anzianita'  dell'attivita'  di  commercio  su aree pubbliche
attestata dal registro delle imprese.
    6.  A  parita'  dei  predetti  titoli  di priorita' la domanda e'
valutata  in  base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna
della domanda.
    7.  Entro  trenta  giorni  dal termine per la presentazione delle
domande  il  comune  pubblica  la  graduatoria stilata sulla base dei
criteri  di  cui  al comma 5. Contro le citate graduatorie e' ammessa
istanza  di  revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni
dalla  loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia
entro  i  successivi  quindici  giorni  e  l'esito  della  stessa  e'
pubblicata nel medesimo giorno.
    8.  L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono
rilasciate   in  applicazione  della  graduatoria  di  cui  al  comma
precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
    9. I  posteggi  ubicati  in parti del territorio comunale diverse
dalle  aree  mercatali,  sono  assegnati  dal  comune  con  criteri e
modalita' dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale
e regionale vigente.