Art. 5. Autorizzazioni su posteggi dati in concessione 1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione prevista dall'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo e' rilasciata dal comune sede del posteggio. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune trasmette alla giunta regionale, per la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale, i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Tale pubblicazione viene effettuata con cadenza mensile. 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione. 4. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica: a) i dati anagrafici e il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo; c) di non possedere piu' di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato; d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione; e) il settore o i settori merceologici. 5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorita': a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato; b) anzianita' di registro delle imprese; c) anzianita' dell'attivita' di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. 6. A parita' dei predetti titoli di priorita' la domanda e' valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda. 7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie e' ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa e' pubblicata nel medesimo giorno. 8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima. 9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalita' dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.