Art. 6. Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante 1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo e' rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di societa' di persone. 2. Il comune che riceve una domanda che non e' di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata. 3. Nella domanda l'interessato dichiara: a) i dati anagrafici e il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo; c) il settore o i settdri merceologici; d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione. 5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.