Art. 6.
         Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante
    1.  L'autorizzazione  per il commercio in forma itinerante di cui
all'art.   28,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  e'
rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica,
o da quello della sede legale, se trattasi di societa' di persone.
    2.  Il comune che riceve una domanda che non e' di sua competenza
la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata.
    3. Nella domanda l'interessato dichiara:
      a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
      b) il  possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 5 del decreto
legislativo;
      c) il settore o i settdri merceologici;
      d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
    4.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge  i  comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la
presentazione   e  l'istruttoria  delle  domande  di  rilascio  della
autorizzazione.
    5.  La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta
qualora  il  comune  di  residenza  non  comunichi all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.