Art. 7.
          Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione
    1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda o di
un  ramo  d'azienda  per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,
per  atto  tra  vivi  o  a  causa  di  morte,  comporta di diritto il
trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello
svolgimento   dell'attivita'   sempre  che  sia  provato  l'effettivo
trasferimento  dell'azienda  ed  il  subentrante  sia in possesso dei
requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
    2.  La  reintestazione  dell'autorizzazione  su  posteggi dati in
concessione  e'  effettuata  dal  comune  sede  di  posteggio  previa
comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del
possesso   dei  requisiti  previsti  per  l'esercizio  dell'attivita'
commerciale.   La   concessione   del  posteggio  segue  la  cessione
dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
    3.  La  reintestazione  dell'autorizzazione  per  l'esercizio del
commercio  su  aree  pubbliche  in forma itinerante e' effettuata dal
comune di residenza del subentrante.
    4.  Il  trasferimento  in  gestione  o in proprieta' dell'azienda
comporta  anche  il  trasferimento  dei titoli di priorita' del dante
causa relativi all'autorizzazione ceduta.
    5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo  deve  comunicare  l'avvenuto  subingresso entro
quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivita'
del  dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di
comprovata necessita'.
    6.  Il  subentrante per causa di morte ha comunque la facolta' di
continuare  provvisoriamente  l'attivita'  fino alla regolarizzazione
prescritta  dal  comma  precedente,  fermo  restando  il rispetto dei
termini di decadenza.