Art. 8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. In caso di violazioni di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. 2. Si considerano di particolare gravita': a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. Il sindaco revoca l'autorizzazione: a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita'; b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attivita' per piu' di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita' non superiore a tre mesi; d) nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo; e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno noti venga presentata la comunicazione di reintestazione.