Art. 8.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
    1. In caso di violazioni di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un
periodo non superiore a venti giorni di calendario.
    2. Si considerano di particolare gravita':
      a) le   violazioni   relative   al   mancato   rispetto   delle
disposizioni  inerenti  alla  pulizia  del  posteggio  e  delle  aree
mercatali;
      b) l'abusiva  estensione  di  oltre  un  terzo della superficie
autorizzata;
      c) il  danneggiamento  della  sede  stradale, degli elementi di
arredo urbano e del patrimonio arboreo.
    3.  La  recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione  per almeno due volte in un anno, anche se si e' proceduto
al pagamento della sanzione mediante oblazione.
    4. Il sindaco revoca l'autorizzazione:
      a) nel  caso in cui il titolare non inizi l'attivita' entro sei
mesi  dalla  data  dell'avvenuto  rilascio,  salvo proroga in caso di
comprovata necessita';
      b) per  mancato  utilizzo  del posteggio in ciascun anno solare
per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo
il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
      c) qualora  l'operatore  titolare  di autorizzazione itinerante
sospenda  l'attivita'  per  piu' di un anno, salvo proroga in caso di
comprovata necessita' non superiore a tre mesi;
      d) nel  caso  in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei
requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo;
      e) in  caso  di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora
entro   un   anno   noti   venga   presentata   la  comunicazione  di
reintestazione.