Art. 9.
                    Indirizzi in materia di orari
    1. Il  comune  nello stabilire gli orari per il commercio su aree
pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:
      a) l'esercizio  dell'attivita'  puo' essere effettuata in fasce
orarie  anche  diverse  rispetto  a  quella  degli altri operatori al
dettaglio in sede fissa;
      b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il
commercio  su aree pubbliche e' compresa tra le ore 5 e le ore 24 con
possibilita'  di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani
e serali;
      c) e'  vietata  l'istituzione  di  mercati  che  si svolgono in
giornate domenicali o festive;
      d) sono  fatti  salvi  i  mercati  istituiti precedentemente al
24 aprile  1998,  che  si  effettuano  nelle  giornate  domenicali  o
festive;
      e) e' fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di
Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festivita'
di cui sopra, possono essere anticipati:
      f) limitazioni  temporali  possono essere stabilite nei casi di
indisponibilita'   dell'area   commerciale   per  motivi  di  polizia
stradale,  di  carattere  igienico-sanitario e per motivi di pubblico
interesse;
      g) si  applicano  in  quanto  compatibili  le  disposizioni  in
materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa
di cui al titolo IV del decreto legislativo.