Art. 9. Indirizzi in materia di orari 1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi: a) l'esercizio dell'attivita' puo' essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa; b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche e' compresa tra le ore 5 e le ore 24 con possibilita' di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali; c) e' vietata l'istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive; d) sono fatti salvi i mercati istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si effettuano nelle giornate domenicali o festive; e) e' fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festivita' di cui sopra, possono essere anticipati: f) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilita' dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse; g) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui al titolo IV del decreto legislativo.