Allegato A

PRIMI   INDIRIZZI   REGIONALI  DI  PROGRAMMAZIONE  DEL  COMMERCIO  AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

                            I. Finalita'.
    1. La Regione Lombardia, con il presente atto, fornisce ai comuni
gli  indirizzi  generali  di  programmazione  del  commercio  su aree
pubbliche,  in  attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114,  con  le  finalita'  di  favorire  la  razionalizzazione  ed  il
potenziamento   della   rete   distributiva   esistente,  di  offrire
opportunita'  di ingresso nel settore a nuovi operatori commerciali e
di  tutelare  l'interesse  generale  dei  consumatori  attraverso una
struttura   commerciale   che  assicuri  efficienza,  razionalita'  e
convenienza.
    2. Nelle disposizioni che seguono il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 e' indicato con la denominazione "decreto legislativo".
II. Indirizzi  ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al
commercio su aree pubbliche.
II.1 Indirizzi generali.
    1.  Nel  predisporre  i  propri  atti programmatori in materia di
commercio  su  aree  pubbliche  i comuni devono perseguire i seguenti
obiettivi:
      a) favorire  la realizzazione della rete distributiva commercio
su  aree pubbliche che assicuri la migliore produttivita' del sistema
e la qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
      b) assicurare,  con riguardo al commercio su aree pubbliche, il
rispetto  del  principio  della  libera  concorrenza,  garantendo  un
equilibrato    ed   armonico   sviluppo   delle   diverse   tipologie
distributive;
      c) rendere  compatibile  l'impatto  territoriale  ed ambientale
delle  aree  mercatali  e  fieristiche  con  particolare  riguardo ai
fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento;
      d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un
servizio anche nelle zone o nei quartieri piu' degradati e nei comuni
montani  non  sufficientemente  serviti  dalla  struttura commerciale
esistente;
      e) salvaguardare   e   riqualificare  i  centri  storici  anche
attraverso  la  valorizzazione delle varie forme di commercio su aree
pubbliche   nel   rispetto  dei  vincoli  relativi  alla  tutela  del
patrimonio artistico ed ambientale;
      f) favorire  le zone in via di espansione e le zone cittadine a
vocazione   turistica  in  relazione  anche  all'andamento  turistico
stagionale;
      g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente
dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati iinpianti
per  l'allacciamento  alla  rete  elettrica,  idrica  e  fognaria  in
conformita' alle vigenti norme igienico-sanitarie;
      h) favorire  l'individuazione  di  aree  pubbliche  o  private,
coperte  o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri
abitati  evitando il congestionamento del traffico e della viabilita'
cittadina;
      i) assicurare  che la individuazione di nuove aree destinate al
commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento
demografico,  alla  propensione al consumo e alla offerta commerciale
gia' esistente nel territorio comunale;
      j) localizzare  le  aree  mercatali  e  fieristiche  in modo da
consentire:
        un facile accesso ai consumatori;
        sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
        il minimo disagio alla popolazione residente;
        la  salvaguardia  dell'attivita'  commerciale  in  atto ed in
particolare  quella  dei  mercati nei centri storici, compatibilmente
con  il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici,
igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
        un  riequilibrio  dei  flussi di domanda attualmente direttti
verso i centri storici o verso aree congestionate;
      k) promuovere   l'aggregazione   associativa   degli  operatori
mediante  la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione
dei servizi mercatali.
    2. Nell'individuare le aree, il comune rispetta:
      a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
      b) i  vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal
Ministro  dei  beni  culturali  ed  ambientali,  a  tutela dei valori
storici, artistici ed ambientali;
      c) le  limitazioni  e  i  vincoli imposti per motivi di polizia
stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
      d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali
di polizia urbana;
      e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
      f) la   densita'  della  rete  distributiva  in  atto  e  della
presumibile  capacita'  di  domanda  della  popolazione  residente  e
fluttuante.
II.2 Obiettivi triennio 2000/2002.
    1.  Per il triennio 2000/2002, e' consentito uno sviluppo del tre
per  cento  della  rete  mercatale  comunale  esistente  alla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni.
    2.  La  giunta  regionale  puo'  acconsentire,  nel  triennio  di
riferimento,  all'istituzione o all'ampliamento dei mercati oltre gli
obiettivi  di  cui  al  punto  1,  e fino a un massimo di 1.000 nuovi
posteggi  sul  territorio  regionale,  assumendo  quali  elementi  di
valutazione nell'ordine:
      a) le  caratteristiche economiche del territorio secondo quanto
previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo;
      b) il potenziamento e la ristrutturazione dei mercati esistenti
in  conseguenza  anche  del  loro  adeguamento alla vigente normativa
igienico-sanitaria di cui alla lettera g) del paragrafo II.1;
      c) gli  interventi miranti ad assicurare un servizio da rendere
al  consumatore anche nelle zone di cui alla lettera d) del paragrafo
II.1;
      d) la   localizzazione  o  la  eventuale  rilocalizzazione  dei
mercati  stessi  che  consenta  quanto stabilito dalla lettera j) del
paragrafo II.1;
      e) la   individuazione  di  nuove  aree  mercatali  in  stretta
correlazione con l'incremento della domanda.
    3.  Con  successiva deliberazione la giunta regionale individua i
criteri  e  i  parametri  da  utilizzare per le valutazioni di cui al
punto 2.
    4.  In  conformita'  agli  indirizzi generali di cui al paragrafo
II.1  i  comuni  possono  aumentare, fino ad un massimo del venti per
cento,  la  superficie  della  rete  mercatale  esistente  mantenendo
inalterato il numero dei relativi posteggi.
II.3 Valorizzazione del commercio su aree pubbliche.
    1. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle  aree  urbane,  rurali  e  montane,  i comuni possono stabilire
particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre
entrate  di  rispettiva  competenza  per  le  attivita' effettuate su
posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti  e  nelle  zone periferiche delle aree metropolitane e degli
altri centri di minori dimensioni.
    2.  I  comuni  montani  sprovvisti  di  mercato e con popolazione
inferiore  ai  1.000  abitanti,  individuati dal decreto della giunta
regionale 20 novembre 1998, n. 6/39709, che non sono sufficientemente
serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire aree
mercatali anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo II.2.
    I  mercati  di  cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni
massime:
      dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti
di cui alla tabella A della citata delibera della giunta regionale;
      sei  posteggi  per i centri abitati con meno di 500 abitanti di
cui alla tabella B della citata delibera della giunta regionale.
    Almeno  un  terzo  dei  predetti posteggi deve essere destinato a
merceologie alimentari.
    3.  Le  caratteristiche  tipologiche e la data di svolgimento dei
mercati  di  cui  al  punto  2,  nonche'  i criteri e le modalita' di
assegnazione  dei  relativi  posteggi  sono  stabiliti  dal comune in
conformita' alla legislazione statale e regionale vigente.
    4.  I  comuni  di cui al punto 2, possono ampliare o potenziare i
mercati  fino  ad  un  massimo  del venti per cento dei posteggi gia'
esistenti.
III. Disposizioni riguardanti le aree mercatali ed i posteggi.
III.1 Tipologia dei mercati e relative definizioni.
    1.  In  generale per mercato si intende l'area pubblica o privata
della  quale  il  comune  abbia  la  disponibilita', composta da piu'
posteggi,  attrezzati o meno e destinati all'esercizio dell'attivita'
per  uno  o  piu'  giorni  della  settimana  o del mese per l'offerta
integrata  di  merci  al dettaglio, la somministrazione di alimenti e
bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
    2.  Il  mercato  puo'  essere  definito specializzato o esclusivo
quando  almeno  il  novanta  per  cento  del  posteggi e' destinato a
merceologie  del  medesimo  genere,  affini  e  complementari con una
periodicita' non superiore al mese.
    3.  Il mercato e' stagionale quando ha una durata non inferiore a
due e non superiore a sei mesi.
    4.  Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di
un  mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla
cadenza  normalmente  prevista senza riassegnazione di posteggi e con
la  presenza  degli operatori normalmente concessionari di posteggio.
Di  norma  i  mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio,
pasquale  ed estivo anche mediante l'accorpamento degli stessi in uno
o  piu'  insediamenti  predeterminati  dai  comuni  e  possono essere
collegati  ad  eventi  particolari.  Nel  corso di un anno solare non
possono   essereeffettuate   piu'   di  dodici  giornate  di  mercato
straordinario.
    5.  Sono  considerate  presenze  in  un  mercato  le  date in cui
l'operatore  si  e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto
che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita'.
    6.  Sono  considerate presenze effettive in un mercato le date in
cui  l'operatore  ha  effettivamente  esercitato  l'attivita' in tale
mercato.
III.2 Individuazione delle aree mercatali.
    1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati
e' decisa dal comune nel rispetto degli indirizzi di cui al paragrafo
II.1.
    2.  L'istituzione  di  nuovi  mercati  o  l'adozione  di atti che
comportino l'aumento di posteggi superiori alle disponibilita' di cui
al  paragrafo  II.2  punto  1, sono soggetti al preventivo nulla osta
della giunta regionale.
    3.  Il  comune  determina  le  aree  concernenti  i  mercati e ne
stabilisce:
      a) l'ampiezza complessiva;
      b) la periodicita';
      c) la localizzazione;
      d) il   numero   complessivo   dei  posteggi  con  la  relativa
identificazione e superficie;
      e) i  posteggi  riservati  ai  produttori  agricoli  nonche'  i
criteri di assegnazione degli stessi.
    4.  I  comuni  possono determinare le tipologie merceologiche dei
posteggi.  I  comuni  possono,  altresi',  dislocare  gli  stessi  in
relazione:
      a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
      b) alla    osservanza   delle   condizioni   igienico-sanitarie
prescritte;
      c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
    5. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria
del mercato costantemente aggiornata.
III.3 Posteggi.
    1. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata
di  dieci anni eccettuati i casi di concessioni gia' esistenti per le
quali  fosse  stata predeterminata una durata inferiore e puo' essere
rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato. Fatti salvi in
ogni  caso gli effetti della predetta comunicazione, i comuni possono
provvedere   ad   appositi  avvisi  in  vista  della  scadenza  della
concessione.
    2.  Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato o fiera
l'operatore  commerciale,  persona fisica o societa' di persone, puo'
avere in concessione un massimo di due posteggi.
    3.  L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio
per  tutti i prodotti oggetto della sua attivita', nel rispetto delle
esigenze  igienico  sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni
di cui alla vigente legislazione nonche' delle eventuali disposizioni
comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
    4.  I  posteggi,  tutti  o  parte  di  essi,  debbono  avere  una
superficie  tale  da  poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli
attrezzati  come  punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio
impieghi  uno  di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa
sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se cio' non sia
possibile,  che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando
il   rispetto   delle   prescrizioni   urbanistiche,   nonche'  delle
limitazioni   e   dei   divieti   posti   nelle  zone  aventi  valore
archeologico, storico, artistico e ambientale.
    5. I soggetti gia' concessionari, preliminannente all'avvio della
procedura di cui all'art. 5 della presente legge, possono chiedere al
comune  di  cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi
da  assegnare.  Tale  modificazione  comporta la correlativa rinuncia
alla concessione del posteggio di cui il soggetto e' gia' titolare.
    Gli  operatori  gia'  concessionari  non  possono  scambiarsi  il
posteggio se non con l'espresso consenso del comune.
    6.  La  giunta  regionale  stabilisce  gli  standard dimensionali
minimi  che  i  comuni  prendono a riferimento per i mercati di nuova
istituzione  e  per  quelli  potenziati  o  ampliati  ai  sensi delle
presenti disposizioni.
    7.  Ai  produttori  agricoli  puo'  essere  riservato  fino ad un
massimo  del  tre  percento  dei  posteggi mercatali complessivamente
disponibili     per     il     settore    alimentare    e    prodotti
ortofloro-frutticoli.    Nel   caso   di   domande   superiori   alle
disponibilita'  tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui
al  citato  art.  5  della presente legge. I posteggi che non vengono
utilizzati  dagli  agricoltori  aventi diritto sono assegnati, per il
solo  giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il piu'
alto  numero  di  presenze  sul  mercato di cui trattasi. Ai predetti
operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei
posteggi di cui al paragrafo III.4.
III.4 Decadenza dal posteggio.
    1.  L'operatore  decade  dalla  concessione  del posteggio per il
mancato  rispetto  delle norme sull'esercizio dell'attivita' e quando
il  posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi
di  tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di
assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
    2.  Per  l'esercizio  di  un'attivita'  stagionale, il numero dei
giorni  per  il  mancato  utilizzo  del  posteggio  oltre il quale si
verifica  la  decadenza  dalla  concessione e' ridotto in proporzione
alla durata dell'attivita'.
    3.  Accertato  il  mancato  utilizzo  del  posteggio  nei termini
suindicati, la decadenza e' automatica e va immediatamente comunicata
all'interessato dall'organo comunale competente.
    4.  Il  comune  puo'  revocare  la  concessione del posteggio per
motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In
tal  caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel
territorio  comunale  fino  alla  scadenza  del termine gia' previsto
dalla  concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive
il  nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non
puo'  avere  una  superficie  inferiore  e deve essere localizzato in
conformita'   alle   scelte   dell'operatore.   Questi,   in   attesa
dell'assegnazione  del  nuovo  posteggio,  ha  facolta' di continuare
provvisoriamente   ad   esercitare  l'attivita'  nel  posteggio  gia'
assegnato e da revocarsi.
III.5 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati.
    1. I  posteggi  temporaneamente  non  occupati dai titolari delle
relative  concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo
di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti e legittimati
ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il piu' alto
numero   di   presenze   nel  mercato  di  cui  trattasi  riferibili,
all'autorizzazione.   A   parita'   di   presenze,   si  tiene  conto
della maggior   anzianita'   dell'attivita'   di  commercio  su  aree
pubbliche attestata dal registro delle imprese.
    2.  L'assegnazione dei posteggi liberi e' effettuata giornalmente
entro  l'orario  stabilito  dal  regolamento comunale, sulla base dei
criteri previsti dal comma precedente.
    3.  L'area  in  concessione  suindicata non puo' essere assegnata
qualora  si  tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino
strutture  o  attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprieta'
del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
IV.  Disposizioni  riguardanti  le  aree  destinate  alle  fiere e ad
iniziative   analoghe.
IV.1 Tipologia delle fiere.
    1. In  generale  per  fiera  od  iniziativa analoga si intende la
manifestazione  caratterizzata  dall'afflusso,  nei  giorni stabiliti
sulle  aree  pubbliche  o  private  delle  quali  il  comune abbia la
disponibilita',  di  operatori autorizzati ad esercitare il commercio
su  aree  pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festivita'.
    2.  Per  fiera specializzata si intende la manifestazione dove il
novanta  per  cento  dei  posteggi  e'  destinato  a  merceologie del
medesimo genere, affini e complementari.
    3.  Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al punto
1,  che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al
fine  di  promuovere  e  valorizzare  i  centri  storici,  le vie e i
quartieri.
    4.  Sono  considerate  presenze effettive in una fiera le date in
cui  l'operatore  ha  effettivamente  esercitato  l'attivita' in tale
fiera.
    5.  Sono  considerate  presenze  in  una  fiera  le  date  in cui
l'operatore e' in graduatoria in tale fiera anche se non vi ha svolto
l'attivita'.
IV.2 Aree per le manifestazioni fieristiche.
    1.  Le  aree  destinate  alle fiere sono individuate dal comune e
sono  riservate  ai  titolari  delle  autorizzazioni  previste  dalla
vigente normativa.
    2.  Il comune puo' stabilire che tutte o parte di tali aree siano
utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.
    3.  Le  disposizioni  previste  per  i  posteggi  nei  mercati si
applicano  anche  alle  aree  oggetto del presente articolo in quanto
compatibili.
    4.  Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i
seguenti criteri di priorita':
      a) maggior  numero  di  presenze  effettive  nella fiera per la
quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
      b) maggior  numero  di  presenze nella fiera per la quale viene
chiesta l'assegnazione del posteggio;
      c) anzianita'  dell'attivita'  di  commercio su aree pubbliche,
attestata dal registro delle imprese;
      d) ulteriori   criteri   suppletivi  stabiliti  dai  comuni  in
subordine a quelli sopra indicati.
    A parita' dei predetti titoli di priorita' la domanda e' valutata
in  base  all'ordine  cronologico  di  spedizione o di consegna della
domanda all'ufficio protocollo.
    Non   sono   ammissibili   criteri   di  priorita'  basati  sulla
cittadinanza  o  residenza  o sede legale dell'operatore ovvero sulla
base del comune che ha rilasciato il titolo.
    5. I  titoli  di  priorita' per la concessione dei posteggi nelle
fiere  sono  valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella
domanda  di  partecipazione.  Lo  stesso soggetto non puo' presentare
piu'  domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando
autorizzazioni  diverse. Il medesimo soggetto non puo', avere piu' di
una concessione di posteggio nella stessa fiera.
    6.  La  concessione  del  posteggio nelle aree suddette ha durata
limitata ai giorni della fiera.
    7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate
a  mezzo  di  lettera  raccomandata o presentate al comune sede della
fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.
    8.  La  graduatoria  per  l'assegnazione  dei posteggi e' affissa
all'albo  comunale  almeno venti giorni prima dello svolgimento della
fiera.
    9.  L'assegnazione  dei  posteggi non occupati all'apertura della
fiera  e' effettuata, durante l'orario stabilito dal comune. Esaurita
la  graduatoria  degli  operatori  presenti si procede ad assegnare i
rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al punto 4.
    10.  Alle  fiere che si svolgono sul territorio regionale possono
partecipare  gli  operatori  in  possesso  dell'autorizzazione di cui
all'art. 28   del   decreto   legislativo  provenienti  da  tutto  il
territorio  nazionale  nei  limiti  della disponibilita' dei posteggi
previsti assegnati secondo i criteri di cui al precedente punto 4.
    11.  In  deroga  a  quanto stabilito al punto 7, i comuni possono
stabilire una diversa procedura per l'assegnazione dei posteggi nelle
fiere  fissando termini unificati per la presentazione delle domande.
Salvo che l'operatore non si sia presentato, la domanda per la stessa
fiera  puo'  avere  una  validita'  pluriennale  senza  necessita' di
riproposizione
    La  assegnazione dei posteggi viene effettuata, per ogni edizione
della fiera sulla base dei criteri di cui al punto 4.
V. Aree destinate all'attivita' in forma itinerante e aree private.
V.1 Aree per il commercio in forma itinerante.
    1. Il  comune  puo'  individuare aree del proprio territorio dove
applicare  i divieti e le limitazioni all'esercizio della attivita in
forma itinerante di cui all'art. 2, comma 2 della presente legge.
    2.  Nei  comuni  con  popolazione  residente  superiore  ai 5.000
abitanti,  il  commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti
di tempo di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge puo' essere
consentito   solo   in   apposite  aree  individuate  dal  comune  in
conformita' ai criteri di cui al paragrafo II.1.
    3.  I  comuni  disciplinano  i  tempi e le modalita' di sosta per
esercitare  il commercio in forma itinerante di cui all'art. 2, comma
2, della presente legge e di cui al punto 2.
    4.  Le  disposizioni  di  cui  al presente paragrafo si applicano
anche  al  produttore  agricolo  che  eserciti  la vendita dei propri
prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.
59, e successive modifiche ed integrazioni.
V.2 Aree privale.
    1. Qualora piu' soggetti anche in forma cooperativa o consorziata
mettano  gratuitamente  a  disposizione  del  comune un'area privata,
attrezzata  o  meno,  coperta o scoperta, per uno o piu' giorni della
settimana  o  del  mese,  la  stessa puo' essere inserita fra le aree
destinate   all'esercizio   dell'attivita'   di   commercio  su  aree
pubbliche.  Fatto  salvo  il  rispetto  delle  disposizioni statali e
regionali  vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorita'
nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi.
    2.  In  caso di piu' aree messe a disposizione ai sensi del punto
1,  hanno  la  priorita'  quelle  proposte da consorzi costituiti fra
operatori  e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente
rappresentative sul territorio regionale.
VI. Regolamento dei mercati e delle fiere.
    1.  Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il
comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e
delle  imprese  del  commercio maggiormente rappresentative a livello
provinciale, adotta il relativo regolamento.
    2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:
      a) la tipologia dei mercati o della fiera;
      b) i giorni e l'orario di svolgimento;
      c) la  localizzazione  e  l'articolazione del mercato, compresa
l'eventuale  suddivisione  del  mercato in zone distinte riservate al
commercio di generi alimentari;
      d) le  modalita'  di  accesso degli operatori e la sistemazione
delle attrezzature di vendita;
      e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
      f)  le  modalita'  di assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi o comunque non assegnati;
      g) le modalita' di registrazione delle presenze e delle assenze
degli operatori;
      h) le  modalita'  di  assegnazione  dei  posteggi  a seguito di
ristrutturazione o spostamento del mercato;
      i) le  modalita'  e  i  divieti  da  osservarsi  nell'esercizio
dell'attivita' di vendita;
      j) le  ipotesi  di  decadenza  e di revoca delle concessioni di
posteggio;
      k) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei
prodotti  alimentari,  nel  rispetto delle disposizioni impartite dal
Ministero della sanita';
      l) le  sanzioni  da  applicarsi  nell'ipotesi di violazione dei
regolamenti comunali e quelle di cui alla legge n. 114/1998;
      m) le modalita' di esercizio della vigilanza;
      n) i  posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della
legge n. 59/1963;
      o) i posteggi riservati ai "battitori" come stabilito dall'art.
16 della presente legge.
    3.  Le  indicazioni  di  cui alle lettere a), b), c), n) e o) del
punto   2,   possono   essere  inserite  nel  provvedimento  comunale
istitutivo del singolo mercato.
VII.  Spostamento,  soppressione,  trasferimento  dei mercati e delle
fiere.
    1.  La  soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della
dislocazione  dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei
posteggi  e  lo  spostamento  della data di svolgimento del mercato o
della  fiera  sono  decisi  dal  comune  nel  rispetto delle presenti
disposizioni regionali.
    2.   Entro   trenta   giorni   dalla  adozione  di  un  eventuale
provvedimento  di  riduzione  dei  posteggi  mercatali  esistenti, il
comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.
    3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente,
in  altra  sede  o  altro  giorno lavorativo puo' essere disposta dai
comuni per:
      a) motivi di pubblico interesse;
      b) cause di forza maggiore;
      c) limitazioni  e  vincoli  imposti  da  motivi  di viabilita',
traffico o igienico-sanitari.
    4.  Qualora  si  proceda  allo spostamento dell'intero mercato in
altra  sede,  la  riassegnazione  dei  posteggi  agli  operatori gia'
titolari di concessioni avviene con le seguenti modalita':
      a) anzianita' di presenza effettiva sul posteggio;
      b) anzianita' di presenza effettiva sul mercato:
      c) anzianita' di iscrizione al registro delle imprese;
      d) dimensioni  e  caratteristiche  dei posteggi disponibili, in
relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di
attrezzatura di vendita.
    5.  Quando  le  date  di  effettuazione dei mercati e delle fiere
coincidono  e  si  sovrappongono  e  non  sono disponibili altre aree
pubbliche   che   consentano   lo  svolgimento  congiunto  delle  due
manifestazioni   i   posteggi   complessivi   da   assegnare  debbono
comprendere  tanto  l'organico normale di mercato quanto quello della
fiera.  In alternativa i comuni dispongono il recupero del mercato in
altra data.
VIII. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche.
    1.  Al  fine  di assicurare un coordinato sistema di monitoraggio
riferito  all'entita'  ed  alla efficienza della rete distributiva e'
costituito  nell'ambito  dell'osservatorio  di  cui  all'art. 7 della
legge  regionale  n. 14/1999, in collaborazione con le C.C.I.A.A., il
sistema informativo regionale del commercio su aree pubbliche.
    2. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per
il  commercio  su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di
revoca dell'autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio
vanno   comunicati   dal   comune  alla  C.C.I.A.A.  territorialmente
competente.
    3.  Entro  trenta giorni, i comuni debbono altresi' inviare tutte
le   variazioni  relative  a  subingressi,  cessazioni,  decadenze  e
rilasci.
    4.  La  Regione,  avvalendosi  delle  C.C.I.A.A.,  predispone  il
calendario regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.
    5.  A  tal  fine  i  comuni,  entro il 30 settembre di ogni anno,
inviano  alle  C.C.I.A.A.  la  situazione  relativa ai loro mercati e
fiere indicando la denominazione, la localizzazione, l'ampiezza delle
aree,  il  numero  dei  posteggi,  la  durata, l'orario di apettura e
chiusura   nell'ipotesi   di   mercati,  nonche'  l'assegnatario  del
posteggio.
    6.  Il  calendario  di cui al punto 4, e' pubblicato a cura della
Regione entro' il 31 dicembre di ogni anno.