Allegato A PRIMI INDIRIZZI REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE I. Finalita'. 1. La Regione Lombardia, con il presente atto, fornisce ai comuni gli indirizzi generali di programmazione del commercio su aree pubbliche, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con le finalita' di favorire la razionalizzazione ed il potenziamento della rete distributiva esistente, di offrire opportunita' di ingresso nel settore a nuovi operatori commerciali e di tutelare l'interesse generale dei consumatori attraverso una struttura commerciale che assicuri efficienza, razionalita' e convenienza. 2. Nelle disposizioni che seguono il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e' indicato con la denominazione "decreto legislativo". II. Indirizzi ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche. II.1 Indirizzi generali. 1. Nel predisporre i propri atti programmatori in materia di commercio su aree pubbliche i comuni devono perseguire i seguenti obiettivi: a) favorire la realizzazione della rete distributiva commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al consumatore; b) assicurare, con riguardo al commercio su aree pubbliche, il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive; c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo ai fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento; d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri piu' degradati e nei comuni montani non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente; e) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale; f) favorire le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale; g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati iinpianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformita' alle vigenti norme igienico-sanitarie; h) favorire l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati evitando il congestionamento del traffico e della viabilita' cittadina; i) assicurare che la individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo e alla offerta commerciale gia' esistente nel territorio comunale; j) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: un facile accesso ai consumatori; sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; il minimo disagio alla popolazione residente; la salvaguardia dell'attivita' commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza; un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente direttti verso i centri storici o verso aree congestionate; k) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali. 2. Nell'individuare le aree, il comune rispetta: a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali; c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere; d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana; e) le caratteristiche socio-economiche del territorio; f) la densita' della rete distributiva in atto e della presumibile capacita' di domanda della popolazione residente e fluttuante. II.2 Obiettivi triennio 2000/2002. 1. Per il triennio 2000/2002, e' consentito uno sviluppo del tre per cento della rete mercatale comunale esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. 2. La giunta regionale puo' acconsentire, nel triennio di riferimento, all'istituzione o all'ampliamento dei mercati oltre gli obiettivi di cui al punto 1, e fino a un massimo di 1.000 nuovi posteggi sul territorio regionale, assumendo quali elementi di valutazione nell'ordine: a) le caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo; b) il potenziamento e la ristrutturazione dei mercati esistenti in conseguenza anche del loro adeguamento alla vigente normativa igienico-sanitaria di cui alla lettera g) del paragrafo II.1; c) gli interventi miranti ad assicurare un servizio da rendere al consumatore anche nelle zone di cui alla lettera d) del paragrafo II.1; d) la localizzazione o la eventuale rilocalizzazione dei mercati stessi che consenta quanto stabilito dalla lettera j) del paragrafo II.1; e) la individuazione di nuove aree mercatali in stretta correlazione con l'incremento della domanda. 3. Con successiva deliberazione la giunta regionale individua i criteri e i parametri da utilizzare per le valutazioni di cui al punto 2. 4. In conformita' agli indirizzi generali di cui al paragrafo II.1 i comuni possono aumentare, fino ad un massimo del venti per cento, la superficie della rete mercatale esistente mantenendo inalterato il numero dei relativi posteggi. II.3 Valorizzazione del commercio su aree pubbliche. 1. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita' effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni. 2. I comuni montani sprovvisti di mercato e con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, individuati dal decreto della giunta regionale 20 novembre 1998, n. 6/39709, che non sono sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire aree mercatali anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo II.2. I mercati di cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni massime: dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti di cui alla tabella A della citata delibera della giunta regionale; sei posteggi per i centri abitati con meno di 500 abitanti di cui alla tabella B della citata delibera della giunta regionale. Almeno un terzo dei predetti posteggi deve essere destinato a merceologie alimentari. 3. Le caratteristiche tipologiche e la data di svolgimento dei mercati di cui al punto 2, nonche' i criteri e le modalita' di assegnazione dei relativi posteggi sono stabiliti dal comune in conformita' alla legislazione statale e regionale vigente. 4. I comuni di cui al punto 2, possono ampliare o potenziare i mercati fino ad un massimo del venti per cento dei posteggi gia' esistenti. III. Disposizioni riguardanti le aree mercatali ed i posteggi. III.1 Tipologia dei mercati e relative definizioni. 1. In generale per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzati o meno e destinati all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. 2. Il mercato puo' essere definito specializzato o esclusivo quando almeno il novanta per cento del posteggi e' destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari con una periodicita' non superiore al mese. 3. Il mercato e' stagionale quando ha una durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi. 4. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo anche mediante l'accorpamento degli stessi in uno o piu' insediamenti predeterminati dai comuni e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essereeffettuate piu' di dodici giornate di mercato straordinario. 5. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita'. 6. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale mercato. III.2 Individuazione delle aree mercatali. 1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati e' decisa dal comune nel rispetto degli indirizzi di cui al paragrafo II.1. 2. L'istituzione di nuovi mercati o l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi superiori alle disponibilita' di cui al paragrafo II.2 punto 1, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale. 3. Il comune determina le aree concernenti i mercati e ne stabilisce: a) l'ampiezza complessiva; b) la periodicita'; c) la localizzazione; d) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie; e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonche' i criteri di assegnazione degli stessi. 4. I comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi. I comuni possono, altresi', dislocare gli stessi in relazione: a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria; b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte; c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi. 5. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata. III.3 Posteggi. 1. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata di dieci anni eccettuati i casi di concessioni gia' esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore e puo' essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato. Fatti salvi in ogni caso gli effetti della predetta comunicazione, i comuni possono provvedere ad appositi avvisi in vista della scadenza della concessione. 2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato o fiera l'operatore commerciale, persona fisica o societa' di persone, puo' avere in concessione un massimo di due posteggi. 3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attivita', nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonche' delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi. 4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se cio' non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonche' delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. 5. I soggetti gia' concessionari, preliminannente all'avvio della procedura di cui all'art. 5 della presente legge, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto e' gia' titolare. Gli operatori gia' concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune. 6. La giunta regionale stabilisce gli standard dimensionali minimi che i comuni prendono a riferimento per i mercati di nuova istituzione e per quelli potenziati o ampliati ai sensi delle presenti disposizioni. 7. Ai produttori agricoli puo' essere riservato fino ad un massimo del tre percento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli. Nel caso di domande superiori alle disponibilita' tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui al citato art. 5 della presente legge. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il piu' alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi di cui al paragrafo III.4. III.4 Decadenza dal posteggio. 1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attivita' e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. 2. Per l'esercizio di un'attivita' stagionale, il numero dei giorni per il mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione e' ridotto in proporzione alla durata dell'attivita'. 3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza e' automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente. 4. Il comune puo' revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine gia' previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non puo' avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformita' alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facolta' di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attivita' nel posteggio gia' assegnato e da revocarsi. III.5 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati. 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti e legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili, all'autorizzazione. A parita' di presenze, si tiene conto della maggior anzianita' dell'attivita' di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. 2. L'assegnazione dei posteggi liberi e' effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. 3. L'area in concessione suindicata non puo' essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprieta' del titolare della concessione, debitamente autorizzate. IV. Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere e ad iniziative analoghe. IV.1 Tipologia delle fiere. 1. In generale per fiera od iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita'. 2. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove il novanta per cento dei posteggi e' destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari. 3. Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al punto 1, che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri. 4. Sono considerate presenze effettive in una fiera le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale fiera. 5. Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore e' in graduatoria in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attivita'. IV.2 Aree per le manifestazioni fieristiche. 1. Le aree destinate alle fiere sono individuate dal comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 2. Il comune puo' stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche. 3. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili. 4. Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorita': a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; c) anzianita' dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese; d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai comuni in subordine a quelli sopra indicati. A parita' dei predetti titoli di priorita' la domanda e' valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo. Non sono ammissibili criteri di priorita' basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore ovvero sulla base del comune che ha rilasciato il titolo. 5. I titoli di priorita' per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Lo stesso soggetto non puo' presentare piu' domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non puo', avere piu' di una concessione di posteggio nella stessa fiera. 6. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera. 7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa. 8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi e' affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. 9. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera e' effettuata, durante l'orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al punto 4. 10. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilita' dei posteggi previsti assegnati secondo i criteri di cui al precedente punto 4. 11. In deroga a quanto stabilito al punto 7, i comuni possono stabilire una diversa procedura per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere fissando termini unificati per la presentazione delle domande. Salvo che l'operatore non si sia presentato, la domanda per la stessa fiera puo' avere una validita' pluriennale senza necessita' di riproposizione La assegnazione dei posteggi viene effettuata, per ogni edizione della fiera sulla base dei criteri di cui al punto 4. V. Aree destinate all'attivita' in forma itinerante e aree private. V.1 Aree per il commercio in forma itinerante. 1. Il comune puo' individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attivita in forma itinerante di cui all'art. 2, comma 2 della presente legge. 2. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge puo' essere consentito solo in apposite aree individuate dal comune in conformita' ai criteri di cui al paragrafo II.1. 3. I comuni disciplinano i tempi e le modalita' di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge e di cui al punto 2. 4. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni. V.2 Aree privale. 1. Qualora piu' soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o piu' giorni della settimana o del mese, la stessa puo' essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorita' nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi. 2. In caso di piu' aree messe a disposizione ai sensi del punto 1, hanno la priorita' quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale. VI. Regolamento dei mercati e delle fiere. 1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta il relativo regolamento. 2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a: a) la tipologia dei mercati o della fiera; b) i giorni e l'orario di svolgimento; c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari; d) le modalita' di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita; e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; f) le modalita' di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati; g) le modalita' di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori; h) le modalita' di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato; i) le modalita' e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attivita' di vendita; j) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio; k) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della sanita'; l) le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui alla legge n. 114/1998; m) le modalita' di esercizio della vigilanza; n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge n. 59/1963; o) i posteggi riservati ai "battitori" come stabilito dall'art. 16 della presente legge. 3. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), n) e o) del punto 2, possono essere inserite nel provvedimento comunale istitutivo del singolo mercato. VII. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere. 1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali. 2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso. 3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo puo' essere disposta dai comuni per: a) motivi di pubblico interesse; b) cause di forza maggiore; c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilita', traffico o igienico-sanitari. 4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori gia' titolari di concessioni avviene con le seguenti modalita': a) anzianita' di presenza effettiva sul posteggio; b) anzianita' di presenza effettiva sul mercato: c) anzianita' di iscrizione al registro delle imprese; d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita. 5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i comuni dispongono il recupero del mercato in altra data. VIII. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche. 1. Al fine di assicurare un coordinato sistema di monitoraggio riferito all'entita' ed alla efficienza della rete distributiva e' costituito nell'ambito dell'osservatorio di cui all'art. 7 della legge regionale n. 14/1999, in collaborazione con le C.C.I.A.A., il sistema informativo regionale del commercio su aree pubbliche. 2. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal comune alla C.C.I.A.A. territorialmente competente. 3. Entro trenta giorni, i comuni debbono altresi' inviare tutte le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci. 4. La Regione, avvalendosi delle C.C.I.A.A., predispone il calendario regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. 5. A tal fine i comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alle C.C.I.A.A. la situazione relativa ai loro mercati e fiere indicando la denominazione, la localizzazione, l'ampiezza delle aree, il numero dei posteggi, la durata, l'orario di apettura e chiusura nell'ipotesi di mercati, nonche' l'assegnatario del posteggio. 6. Il calendario di cui al punto 4, e' pubblicato a cura della Regione entro' il 31 dicembre di ogni anno.