Art. 7.
                          Turni di servizio
    1.  Le  farmacie di turno svolgono il servizio fino alle ore 20 a
battenti  aperti  e successivamente a battenti chiusi fino all'ora di
apertura antimeridiana.
    2.  E  consentita  l'effettuazione  del  turno a battenti chiusi,
durante  il  servizio  extra-orario  diurno,  senza titolo al diritto
addizionale.
    3.  Quando  svolgono  servizio  a  battenti  chiusi,  le farmacie
possono limitarsi alla distribuzione dei soli medicinali.
    4.  Per  assicurare  una  piu' completa forma di assistenza e per
motivate  esigenze  locali,  a  richiesta  delle farmacie ed anche in
aggiunta  ai  normali  turni  di servizio, puo' essere autorizzata la
prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti.
    5.  Nelle  ASL o nei comuni nel cui ambito territoriale sia stato
attivato  il  servizio  notturno  continuativo  a battenti aperti, le
farmacie  di turno possono essere esentate, a richiesta, dal servizio
durante  le  corrispondenti  ore  notturne,  anche in deroga a quanto
stabilito  dall'art.  5. I dispensari farmaceutici non partecipano ai
turni  di  servizio; a essi partecipano invece le farmacie succursali
nel periodo di apertura.
    6.  I  turni  di  servizio, per tutte le farmacie, sono di regola
settimanali   e   con   inizio   al   venerdi'  all'ora  di  apertura
antimeridiana.  In  caso  di turni di servizio con frequenza minore a
quella settimanale, e' fatto obbligo, alle associazioni di categoria,
della diffusione di tali turni presso l'utenza.
    7.  Il  calendario dei turni, per le situazioni di cui al comma 2
dell'art.  5,  deve  prevedere,  per  ciascuna  farmacia,  almeno tre
periodi di servizio ordinario per ogni turno di guardia.
    8.  Il  farmacista  in  turno  extra  orario  diurno e notturno a
battenti  chiusi,  pur  se  non obbligato all'effettiva permanenza in
farmacia,   e'   tenuto   alla   effettiva   disponibilita',  per  la
dispensazione dei medicinali, entro venti minuti dalla chiamata.
    9.  Nessun  obbligo  di  reperibilita'  puo'  essere  imposto  ai
titolari  di  farmacie  che  non siano di turno, salvo casi dovuti ad
eventi eccezionali.
    10. Il servizio a battenti aperti, per ragioni di sicurezza, puo'
essere  svolto  con modalita' che escludono l'accesso del pubblico ai
locali della farmacia.