Art. 5.
        Modifica della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10
    Al  comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n.
10 "Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza
degli   enti   locali",  e'  aggiunto  il  seguente  periodo  "ovvero
interviene  in  modo  diretto,  anche partecipando a consorzi con gli
enti  destinatari  dei  finanziamenti  per  la esecuzione delle opere
medesime".