Art. 5. Modifica della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 "Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali", e' aggiunto il seguente periodo "ovvero interviene in modo diretto, anche partecipando a consorzi con gli enti destinatari dei finanziamenti per la esecuzione delle opere medesime".