Art. 10.
               Mutuo a copertura del saldo finanziario
    Ai  sensi  dell'art.  37  della legge regionale di contabilita' 3
dicembre  1977,  n.  44, la Regione Molise e' autorizzata a contrarre
mutui  per un importo complessivo di L. 46.371.517.143 per far fronte
al  disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza
l'impegno  ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel
corso dell'esercizio 2000.
    I  mutui  saranno stipulati ad un tasso nominale non superiore al
5,50%,  oneri  esclusi,  per  la  durata massima dell'ammortamento di
quindici anni e minima dieci anni.
    La  giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 38, della
legge  regionale di contabilita' 3 dicembre 1977, n. 44, a provvedere
all'assunzione  dei  mutui predetti con propri atti deliberativi, nei
limiti,  alle  condizioni  e con le motalida' previste dalla presente
legge.
    Il  pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui  e' garantito dalla Regione, mediante l'iscrizione nel bilancio
di  previsione  della  stessa,  per  tutta la durata dei mutui, delle
somme   occorrenti   per   l'effettuazione   dei  pagamenti.  In  via
sussidiaria  la  Regione  puo'  dare incarico al proprio tesoriere di
versare  a  favore  degli  Istituti  mutuanti  le  rate semestrali di
ammortamento  e  di  interesse  dei  mutui  alle  scadenze stabilite,
autorizzando  lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario,
con  precedenza  su  ogni  altro  pagamento  e su di tutte le entrate
riscosse,  le  somme  necessarie per adempimenti di cui ai precedenti
commi.
    L'onere  relativo  alle  rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente  articolo,  comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato   in   annue   L.  4.619.790.218  a  partire  dall'esercizio
finanziario 2001 e fino all'estinzione del mutuo.
    Esso  fara'  carico  ad  appositi  capitoli di spesa che verranno
iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi,
sui bilanci di previsione a partire dal 2001.
    Nel  caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie  di  cui  al  comma primo del presente articolo risultino
meno  o  piu'  onerose  di  quanto previsto dal primo comma, o che le
operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel
tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti  sull'entita'  degli  stanziamenti annui cosi' come la
diversa  decorrenza  e  durata nel tempo saranno annualmente regolati
con  legge di bilancio. Analogalmente si provvedera' per gli esercizi
successivi  al  2001  per  le  rate  di  ammortamento  comprensive di
eventuali  variazioni  del tasso di interesse, previsto nel contratto
di mutuo e connesse all'andamento del mercato finanziario.
    Le  spese  per  l'ammortamento  dei  mutui,  sia  per la parte di
rimborso  del  capitale  che per la quota interessi, rientrano fra le
spese   classificate   obbligatorie,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.