Art. 10. Mutuo a copertura del saldo finanziario Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilita' 3 dicembre 1977, n. 44, la Regione Molise e' autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo di L. 46.371.517.143 per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2000. I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale non superiore al 5,50%, oneri esclusi, per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni e minima dieci anni. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 38, della legge regionale di contabilita' 3 dicembre 1977, n. 44, a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le motalida' previste dalla presente legge. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei mutui e' garantito dalla Regione, mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione puo' dare incarico al proprio tesoriere di versare a favore degli Istituti mutuanti le rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e su di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per adempimenti di cui ai precedenti commi. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e' valutato in annue L. 4.619.790.218 a partire dall'esercizio finanziario 2001 e fino all'estinzione del mutuo. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2001. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma primo del presente articolo risultino meno o piu' onerose di quanto previsto dal primo comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entita' degli stanziamenti annui cosi' come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Analogalmente si provvedera' per gli esercizi successivi al 2001 per le rate di ammortamento comprensive di eventuali variazioni del tasso di interesse, previsto nel contratto di mutuo e connesse all'andamento del mercato finanziario. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.