Art. 11.
                         Oneri continuativi
    L'autorizzazione  di spesa per l'esercizio 2000 concernente leggi
regionali  e  statali, attualmente in vigore che regolano attivita' o
interventi  di  carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla
presente  legge  negli importi indicatori in corrispondenza a ciascun
capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
    Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione sono quelle
dalle  leggi  statali  e  regionali  espressamente  richiamate  nella
denominazione  dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in
materia  di  gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di
contabilita' 3 dicembre 1977, n. 44.