Art. 11. Oneri continuativi L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2000 concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attivita' o interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla presente legge negli importi indicatori in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilita' 3 dicembre 1977, n. 44.