Art. 12.
              Fondo di riserva per persone obbligatorie
    Al  capitolo  n.  54600  dello stato di previsione della spesa e'
autorizzata   l'iscrizione  di  uno  stanziamento  di  competenza  di
L. 1.038.415.471   "Fondo   di   riserva  per  spese  obbligatorie  e
d'ordine", con uguale dotazione di cassa.
    Sono  considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n.
6 annessa alla presente legge, (in allegato).
    L'utilizzo   del  fondo  e'  disciplinato  dalle  norme  previste
dall'art. 18  della  legge regionale di contabilita' 3 dicembre 1977,
n. 44.