Art. 12. Fondo di riserva per persone obbligatorie Al capitolo n. 54600 dello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di L. 1.038.415.471 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 6 annessa alla presente legge, (in allegato). L'utilizzo del fondo e' disciplinato dalle norme previste dall'art. 18 della legge regionale di contabilita' 3 dicembre 1977, n. 44.