Art. 18.
            Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato
    Nel  caso  che  dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti
alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la
giunta   regionale   e'   autorizzata   a   provvedere,  con  propria
deliberazione,  alle conseguenti variazioni dello Stato di previsione
delle  entrate  e  della  spesa  mantenendo  alle  spese per funzioni
delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.
    Analogamente  provvedera'  la  giunta  nel caso di fondi concessi
dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolare disposizioni
legislative.
    Per  le  variazioni al bilancio di cassa, sara' provveduto con le
modalita'  stabilite dall'art. 35, primo comma, della legge regionale
di contabilita' 3 dicembre 1977, n. 44.
    Dei  provvedimenti  adottati  dalla giunta regionale ai sensi dei
comma  precedenti  del  presente  articolo e' data comunicazione alla
presidenza del consiglio regionale.
    Gli  stessi  atti  deliberativi  sono  pubblicati  nel Bollettino
ufficiale della Regione Molise.