Art. 18. Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato Nel caso che dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con propria deliberazione, alle conseguenti variazioni dello Stato di previsione delle entrate e della spesa mantenendo alle spese per funzioni delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite. Analogamente provvedera' la giunta nel caso di fondi concessi dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolare disposizioni legislative. Per le variazioni al bilancio di cassa, sara' provveduto con le modalita' stabilite dall'art. 35, primo comma, della legge regionale di contabilita' 3 dicembre 1977, n. 44. Dei provvedimenti adottati dalla giunta regionale ai sensi dei comma precedenti del presente articolo e' data comunicazione alla presidenza del consiglio regionale. Gli stessi atti deliberativi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.