Art. 2. Tipologia ed articolazione degli interventi 1. Per la valorizzazione dei centri storici, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione concede contributi in conto capitale ed in conto interessi finalizzati alla qualificazione, promozione e sviluppo degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2, I contributi di cui al comma 1, sono concessi per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attivita' commerciali e al deposito delle merci, per la loro costruzione, all'acquisto, alla ristrutturazione, all'ampliamento nonche' per l'acquisto delle attrezzature, fisse e mobili, e degli arredi. 3. Il contributo in conto capitale non puo' superare il cinquanta per cento della spesa ammessa al finanziamento, con il limite massimo di spesa ammissibile di L. 200.000.000. 4. Il contributo in conto interessi e' pari al cinquanta per cento della spesa per interessi sul finanziamento concesso da istituto di credito per le medesime finalita' del contributo in conto capitale previsto dal precedente comma 3, ed e' accordabile sulla differenza tra la spesa ammessa a finanziamento e l'ammontare del contributo in conto capitale. 5. Per i fini di cui al comma 4, il presidente della Regione, su deliberazione della giunta regionale stipula apposita convenzione con gli istituti di credito operanti sul territorio regionale. 6. In ogni caso i contributi previsti al comma 3 ed al comma 4, sono concessi conformemente ai limiti e alle condizioni del regime denominato "de minimis", come definito dalla normativa comunitaria.