Art. 2.
             Tipologia ed articolazione degli interventi
    1.  Per  la  valorizzazione  dei centri storici, come individuati
dagli  strumenti  urbanistici comunali, la Regione concede contributi
in   conto   capitale   ed   in   conto  interessi  finalizzati  alla
qualificazione,  promozione  e  sviluppo degli esercizi di vicinato e
degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
    2,  I  contributi di cui al comma 1, sono concessi per interventi
relativi ai locali adibiti o da adibire ad attivita' commerciali e al
deposito  delle  merci,  per  la loro costruzione, all'acquisto, alla
ristrutturazione,   all'ampliamento   nonche'  per  l'acquisto  delle
attrezzature, fisse e mobili, e degli arredi.
    3. Il contributo in conto capitale non puo' superare il cinquanta
per cento della spesa ammessa al finanziamento, con il limite massimo
di spesa ammissibile di L. 200.000.000.
    4.  Il  contributo  in  conto  interessi e' pari al cinquanta per
cento  della  spesa  per  interessi  sul  finanziamento  concesso  da
istituto di credito per le medesime finalita' del contributo in conto
capitale  previsto  dal  precedente  comma 3, ed e' accordabile sulla
differenza  tra  la  spesa  ammessa a finanziamento e l'ammontare del
contributo in conto capitale.
    5.  Per i fini di cui al comma 4, il presidente della Regione, su
deliberazione della giunta regionale stipula apposita convenzione con
gli istituti di credito operanti sul territorio regionale.
    6.  In  ogni caso i contributi previsti al comma 3 ed al comma 4,
sono  concessi  conformemente  ai limiti e alle condizioni del regime
denominato "de minimis", come definito dalla normativa comunitaria.