Art. 4.
                          P r i o r i t a'
    1.  I  contributi  di  cui  al  presente capo, sono concessi, nei
limiti  delle disponibilita' annuali di bilancio, secondo il seguente
ordine di priorita':
      a) esercizi   commerciali   ubicati  nei  centri  storici  come
individuati  dagli  strumenti  urbanistici comunali, che siano attivi
nel  centro  storico  da  piu'  di un anno alla data di presentazione
della domanda;
      b) nuovi esercizi commerciali o esercizi commerciali trasferiti
da altre zone dello stesso comune al centro storico;
      c) esercizi   commerciali  previsti  dall'art.  9  della  legge
regionale 27 settembre 1999 n. 33;
      d) esercizi commerciali i cui titolari abbiano un'eta' compresa
tra i diciotto ed i quaranta anni.