Art. 4. P r i o r i t a' 1. I contributi di cui al presente capo, sono concessi, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, secondo il seguente ordine di priorita': a) esercizi commerciali ubicati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, che siano attivi nel centro storico da piu' di un anno alla data di presentazione della domanda; b) nuovi esercizi commerciali o esercizi commerciali trasferiti da altre zone dello stesso comune al centro storico; c) esercizi commerciali previsti dall'art. 9 della legge regionale 27 settembre 1999 n. 33; d) esercizi commerciali i cui titolari abbiano un'eta' compresa tra i diciotto ed i quaranta anni.