Art. 9. Modalita' di erogazione e revoca dei contributi 1. In relazione a ciascuna delle tipologie di interventi previsti dalla presente legge, la giunta regionale adotta, sentito il parere della competente commissione consiliare, appositi provvedimenti con i quali stabilisce ulteriori criteri per la concessione dei contributi nonche' le modalita' per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei benefici. 2. Il parere di cui al precedente comma viene rilasciato entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di provvedimento alla commissione consiliare competente. Decorso tale termine la giunta regionale procede prescindendo dal parere. Il termine puo' essere interrotto per una sola volta ove la commissione consiliare richieda chiarimenti o elementi integrarivi di giudizio. La giunta regionale procede comunque all'adozione del provvedimento decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione alla commissione consiliare dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti. 3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le stesse finalita'. 4. Sono ammissibili a contributo le iniziative di investimento attuate non oltre ventiquattro mesi prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze. 5. La giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso di mancato rispetto, da parte dei destinatari, delle norme della presente legge e delle disposizioni contenute nei provvedimenti giuntali di cui al comma 1. La revoca comporta la restituzione del contributo erogato, oltre agli interessi per legge.