Art. 9.
           Modalita' di erogazione e revoca dei contributi
    1. In relazione a ciascuna delle tipologie di interventi previsti
dalla  presente  legge, la giunta regionale adotta, sentito il parere
della competente commissione consiliare, appositi provvedimenti con i
quali  stabilisce ulteriori criteri per la concessione dei contributi
nonche'  le  modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  e per
l'erogazione dei benefici.
    2.  Il  parere  di cui al precedente comma viene rilasciato entro
quarantacinque   giorni   dalla   comunicazione   del   progetto   di
provvedimento  alla  commissione  consiliare competente. Decorso tale
termine  la  giunta  regionale  procede  prescindendo  dal parere. Il
termine  puo' essere interrotto per una sola volta ove la commissione
consiliare  richieda  chiarimenti o elementi integrarivi di giudizio.
La  giunta  regionale procede comunque all'adozione del provvedimento
decorsi  quarantacinque  giorni  dalla comunicazione alla commissione
consiliare dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.
    3.  I  contributi  di cui alla presente legge non sono cumulabili
con quelli previsti da altre leggi regionali per le stesse finalita'.
    4.  Sono  ammissibili  a contributo le iniziative di investimento
attuate  non oltre ventiquattro mesi prima della scadenza del termine
previsto per la presentazione delle istanze.
    5.  La giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso
di  mancato  rispetto,  da  parte  dei destinatari, delle norme della
presente  legge  e  delle  disposizioni  contenute  nei provvedimenti
giuntali  di  cui  al comma 1. La revoca comporta la restituzione del
contributo erogato, oltre agli interessi per legge.