(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 29 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge: Art. 1. Finalita' e carattere delle provvidenze economiche 1. L'erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con sofferenza psichica, assistite dal dipartimento di salute mentale, di cui all'art. 8, primo comma, n. 3, lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, di seguito denominate provvidenze economiche, e' parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del paziente e deve essere integrata con le attivita' e gli interventi svolti dai servizi sociali degli enti locali. I comuni possono integrare con fondi propri tali provvidenze economiche. 2. L'erogazione delle provvidenze economiche ha carattere temporaneo ed avviene per il tempo e nelle misure determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale delle persone assistite dal dipartimento di salute mentale, in funzione del processo di recupero psichico-sociale del paziente stesso. 3. Le provvidenze economiche sono erogate dalle aziende sanitarie locali d'intesa con i comuni sede del distretto sanitario di appartenenza degli assistiti e sono devolute a favore dei cittadini, degli stranieri comunitari ed extracomunitari e degli apolidi, residenti nel territorio regionale.