Art. 2.
                   Tipi di provvidenze economiche
    1. Le provvidenze economiche si distinguono in:
      a) assegno   straordinario:  ha  carattere  di  urgenza  ed  e'
finalizzato  a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare per
agevolare   l'avvio   del  processo  terapeutico.  Tale  assegno,  da
corrispondere  entro cinque giorni dalla proposta dell'e'quipe di cui
all'art.  3,  comma  1,  e'  concesso  solo  una volta l'anno eper un
periodo  massimo  di  tre mesi; puo' essere erogato anche in un'unica
soluzione, e non puo' superare l'importo di L. 1.500.000 mensili;
      b) assegno  di emergenza temporanea: e' concesso ed erogato con
le  modalita'  ed  i  tempi  di  cui  alla  lettera  a),  nelle  more
dell'assegnazione  dell'assegno  di  cui  alla lettera c), e non puo'
superare l'importo di L. 300.000 mensili;
      c) assegno  ordinario: fa parte del programma terapeutico ed e'
proposto  dall'e'quipe  di  cui all'art. 3, comma 1, previa relazione
socio-sanitaria   nella   quale   siano   specificate   le  finalita'
terapeutiche   del   sostegno   economico.   L'assegno  ordinario  e'
corrisposto  per  un  periodo  massimo  di  un anno, e' rinnovabile e
l'importo massimo mensile e' di L. 800.000;
      d) assegno  di  reinserimento  sociale:  fa parte del programma
terapeutico  ed  e'  finalizzato  al  reinserimento  sociale  o  alla
destituzionalizzazione  dell'assistito;  e'  proposto dall'e'quipe di
cui  all'art.  3,  comma  1,  nei  casi  in cui l'utente non disponga
dimezzi  economici  e  di  un valido supporto familiare. L'assegno di
reinserimento  sociale  puo'  essere  utilizzato per contribuire alle
spese  alloggiative,  per l'attivita' di tirocinio professionale (non
superiore  a due anni continuativi) e attivita' risocializzanti anche
in   previsione   del   reinserimento  lavorativo.  Tale  assegno  e'
corrisposto  per  un  periodo  massimo di un anno, ed e' rinnovabile;
l'importo massimo mensile dell'assegno e' di L. 1.500.000.
    2.   La  commissione  di  cui  all'art.  6  predispone  un  piano
d'intervento  sulla  base delle proposte dell'e'quipe di cui all'art.
3,  comma  1,  per  la  dimissione  dei  pazienti  dagli  ex ospedali
psichiatrici  e  propone  l'utilizzazione  delle  somme  in  tal modo
risparmiate  per la creazione di strutture territoriali psichiatriche
alternative  al  ricovero  ospedaliero.  La mancata riconversione del
risparmio  di  spesa connesso con la dimissione dei pazienti da parte
del  direttore generale dell'azienda sanitaria locale comporta la non
corresponsione da parte della Regione Lazio delle somme destinate per
l'erogazione degli assegni di cui al comma 1, lettere c) e d).
    3.  La  commissione  di cui all'art. 6, comunica a fine anno alla
giunta  ed  al consiglio regionale il numero di persone dimesse dagli
ex ospedali psichiatrici.