Art. 2. Tipi di provvidenze economiche 1. Le provvidenze economiche si distinguono in: a) assegno straordinario: ha carattere di urgenza ed e' finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare per agevolare l'avvio del processo terapeutico. Tale assegno, da corrispondere entro cinque giorni dalla proposta dell'e'quipe di cui all'art. 3, comma 1, e' concesso solo una volta l'anno eper un periodo massimo di tre mesi; puo' essere erogato anche in un'unica soluzione, e non puo' superare l'importo di L. 1.500.000 mensili; b) assegno di emergenza temporanea: e' concesso ed erogato con le modalita' ed i tempi di cui alla lettera a), nelle more dell'assegnazione dell'assegno di cui alla lettera c), e non puo' superare l'importo di L. 300.000 mensili; c) assegno ordinario: fa parte del programma terapeutico ed e' proposto dall'e'quipe di cui all'art. 3, comma 1, previa relazione socio-sanitaria nella quale siano specificate le finalita' terapeutiche del sostegno economico. L'assegno ordinario e' corrisposto per un periodo massimo di un anno, e' rinnovabile e l'importo massimo mensile e' di L. 800.000; d) assegno di reinserimento sociale: fa parte del programma terapeutico ed e' finalizzato al reinserimento sociale o alla destituzionalizzazione dell'assistito; e' proposto dall'e'quipe di cui all'art. 3, comma 1, nei casi in cui l'utente non disponga dimezzi economici e di un valido supporto familiare. L'assegno di reinserimento sociale puo' essere utilizzato per contribuire alle spese alloggiative, per l'attivita' di tirocinio professionale (non superiore a due anni continuativi) e attivita' risocializzanti anche in previsione del reinserimento lavorativo. Tale assegno e' corrisposto per un periodo massimo di un anno, ed e' rinnovabile; l'importo massimo mensile dell'assegno e' di L. 1.500.000. 2. La commissione di cui all'art. 6 predispone un piano d'intervento sulla base delle proposte dell'e'quipe di cui all'art. 3, comma 1, per la dimissione dei pazienti dagli ex ospedali psichiatrici e propone l'utilizzazione delle somme in tal modo risparmiate per la creazione di strutture territoriali psichiatriche alternative al ricovero ospedaliero. La mancata riconversione del risparmio di spesa connesso con la dimissione dei pazienti da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria locale comporta la non corresponsione da parte della Regione Lazio delle somme destinate per l'erogazione degli assegni di cui al comma 1, lettere c) e d). 3. La commissione di cui all'art. 6, comunica a fine anno alla giunta ed al consiglio regionale il numero di persone dimesse dagli ex ospedali psichiatrici.