Art. 3. Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche 1. L'e'quipe del dipartimento di salute mentale che ha in cura il paziente, di seguito denominata e'quipe curante, anche a seguito di visita domiciliare, formula su domanda della persona, la proposta di concessione delle provvidenze economiche con motivata relazione socio-sanitaria; in caso di temporaneo impedimento della persona, l'e'quipe curante, motivando l'impedimento, puo' sostituire la domanda con apposita dichiarazione. 2. La proposta di cui al comma 1, e' sottoposta all'esame della commissione di cui all'art. 6, per la relativa autorizzazione. 3. Le provvidenze economiche sono erogate dall'azienda sanitaria locale, a norma degli articoli 37 e 38 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, a mezzo di funzionario delegato, che provvede a rendere il conto delle somme erogate con cadenza trimestrale. 4. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono corrisposte, su proposta dell'e'quipe curante, direttamente dal funzionario delegato dell'azienda sanitaria locale, il quale provvede, altresi' a dare immediata comunicazione dell'avvenuta erogazione alla commissione di cui all'art. 6.