Art. 3.
       Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche
    1. L'e'quipe del dipartimento di salute mentale che ha in cura il
paziente,  di  seguito denominata e'quipe curante, anche a seguito di
visita  domiciliare, formula su domanda della persona, la proposta di
concessione  delle  provvidenze  economiche  con  motivata  relazione
socio-sanitaria;  in  caso  di  temporaneo impedimento della persona,
l'e'quipe   curante,  motivando  l'impedimento,  puo'  sostituire  la
domanda con apposita dichiarazione.
    2.  La  proposta di cui al comma 1, e' sottoposta all'esame della
commissione di cui all'art. 6, per la relativa autorizzazione.
    3.  Le provvidenze economiche sono erogate dall'azienda sanitaria
locale,  a  norma  degli  articoli  37  e  38  della  legge regionale
14 giugno  1980, n. 58, a mezzo di funzionario delegato, che provvede
a rendere il conto delle somme erogate con cadenza trimestrale.
    4.  Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a)   e   b)  sono  corrisposte,  su  proposta  dell'e'quipe  curante,
direttamente  dal funzionario delegato dell'azienda sanitaria locale,
il   quale   provvede,   altresi'   a  dare  immediata  comunicazione
dell'avvenuta erogazione alla commissione di cui all'art. 6.