Art. 4.
        Vigilanza - sospensione delle provvidenze economiche
    1.  L'e'quipe  curante  vigila sulla corretta utilizzazione delle
provvidenze  economiche,  in  relazione  alle  finalita' per cui sono
state concesse.
    2. La commissione di cui all'art. 6, puo' disporre la sospensione
delle  provvidenze  economiche, su proposta dell'e'quipe curante, con
riferimento    in    particolare    all'andamento    del    programma
terapeutico-riabilitativo.
    3.  L'erogazione  e'  sospesa  o  ridotta  in  caso di ricovero o
inserimento,  superiore  a  trenta  giorni,  in strutture pubbliche o
convenzionate.