Art. 4. Vigilanza - sospensione delle provvidenze economiche 1. L'e'quipe curante vigila sulla corretta utilizzazione delle provvidenze economiche, in relazione alle finalita' per cui sono state concesse. 2. La commissione di cui all'art. 6, puo' disporre la sospensione delle provvidenze economiche, su proposta dell'e'quipe curante, con riferimento in particolare all'andamento del programma terapeutico-riabilitativo. 3. L'erogazione e' sospesa o ridotta in caso di ricovero o inserimento, superiore a trenta giorni, in strutture pubbliche o convenzionate.