Art. 5.
Individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  delle provvidenze
                             economiche
    1.  Le  provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1 lettere
a)  e  b),  sono  concesse  indipendentemente dalla valutazione della
situazione economica dell'assistito e del suo nucleo familiare.
    2.  Le  provvidenze  economiche  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettere c)  e  d)  sono  concesse in relazione alla valutazione della
situazione  economica  dell'assistito  e  del  suo  nucleo familiare,
secondo  criteri  definiti con deliberazione di giunta regionale, nel
rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109.