Art. 5. Individuazione dei criteri per la concessione delle provvidenze economiche 1. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) e b), sono concesse indipendentemente dalla valutazione della situazione economica dell'assistito e del suo nucleo familiare. 2. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) sono concesse in relazione alla valutazione della situazione economica dell'assistito e del suo nucleo familiare, secondo criteri definiti con deliberazione di giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.