Art. 6.
   Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione
    1.  Presso  ogni azienda sanitaria locale e' costituita, con atto
formale,   la   commissione   per   gli  interventi  economici  e  di
risocializzazione a favore degli assistiti del dipartimento di salute
mentale, di seguito denominata commissione, con il compito di:
      a) autorizzare  le  provvidenze  economiche  di cui all'art. 2,
comma 1, lettere c) e d);
      b) prendere   atto   delle   provvidenze   economiche   di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
      c) disporre la soppressione delle provvidenze econonuche di cui
all'art. 1, comma 1.
    2. La commissione e' presieduta dal responsabile del dipartimento
di  salute  mentale,  o  da  un  suo  delegato,  ed e' composta da un
assistente  sociale  per  ogni distretto dell'area di riferimento del
dipartimento  di  salute  mentale  e da un assistente sociale di ogni
comune  in cui ha sede un distretto sanitario; per il comune di Roma,
partecipano  gli  assistenti  sociali  delle  circoscrizioni  sede di
distretto. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
un funzionario amministrativo dell'azienda sanitaria locale.
    3. La commissione puo' convqcare l'e'quipe curante, la quale puo'
a  sua  volta  chiedere  di  essere  ascoltata.  La  commissione puo'
istituire gruppi di lavoro a livello distrettuale con il concorso dei
comuni come supporto alle attivita' della commissione stessa.
    4.  La commissione presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
alla  giunta  ed al consiglio regionale, una relazione in ordine agli
interventi effettuati nel corso dell'anno precedente.