Art. 6. Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione 1. Presso ogni azienda sanitaria locale e' costituita, con atto formale, la commissione per gli interventi economici e di risocializzazione a favore degli assistiti del dipartimento di salute mentale, di seguito denominata commissione, con il compito di: a) autorizzare le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d); b) prendere atto delle provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b); c) disporre la soppressione delle provvidenze econonuche di cui all'art. 1, comma 1. 2. La commissione e' presieduta dal responsabile del dipartimento di salute mentale, o da un suo delegato, ed e' composta da un assistente sociale per ogni distretto dell'area di riferimento del dipartimento di salute mentale e da un assistente sociale di ogni comune in cui ha sede un distretto sanitario; per il comune di Roma, partecipano gli assistenti sociali delle circoscrizioni sede di distretto. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo dell'azienda sanitaria locale. 3. La commissione puo' convqcare l'e'quipe curante, la quale puo' a sua volta chiedere di essere ascoltata. La commissione puo' istituire gruppi di lavoro a livello distrettuale con il concorso dei comuni come supporto alle attivita' della commissione stessa. 4. La commissione presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla giunta ed al consiglio regionale, una relazione in ordine agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente.