Art. 7.
     Criteri di ripartizione e trasferimento dei fondi regionali
    1.      Il      direttore     del     dipartimento     interventi
socio-sanitari-educativi   per  la  qualita'  della  vita  ripartisce
annualmente  gli  appositi fondi stanziati nel bilancio regionale tra
il  comune  di  Roma ed i comuni sede di distretto sanitario, in base
alla  popolazione delle aziende sanitarie locali e/o dei distretti di
riferimento.
    2.  I  comuni  di  cui al comma 1, sono tenuti a trasferire dette
somme all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.