Art. 7. Criteri di ripartizione e trasferimento dei fondi regionali 1. Il direttore del dipartimento interventi socio-sanitari-educativi per la qualita' della vita ripartisce annualmente gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale tra il comune di Roma ed i comuni sede di distretto sanitario, in base alla popolazione delle aziende sanitarie locali e/o dei distretti di riferimento. 2. I comuni di cui al comma 1, sono tenuti a trasferire dette somme all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.