Art. 5.
                Modalita' di utilizzazione dell'area
    1.  L'area delle saline di Tarquinia puo' essere utilizzata per i
seguenti scopi:
      a) il   mantenimento  di  un  presidio,  anche  di  archeologia
industriale, nella produzione del sale;
      b) la  creazione  di un centro di ricerca scientifica nazionale
od internazionale da realizzare d'intesa con le universita' di Stato,
allo   scopo   di   ospitare  attivita'  multidisciplinari,  facolta'
universitarie e centri di studi che curino la conoscenza dei fenomeni
marini e delle attivita' ad essi connessi;
      c) la ricerca e sperimentazione nel settore dell'acquacoltura e
della  biologia  marina  da integrare con attivita' in mare aperto, a
basso impatto ambientale e tendente anche al ripopolamento del tratto
marino antistante;
      d) la  costituzione  di  un  centro  di  monitoraggio, anche in
riferimento  alle  emissioni delle centrali elettriche di Montalto di
Castro  e  Civitavecchia,  ed alla conseguente necessita' di costante
verifica dell'aria, delle acque, del suolo, della vegetazione e della
fauna;
      e) attivita'  connesse  alla  sperimentazione  ed  alla ricerca
agricola,  utilizzando allo scopo anche le ampie superfici di terreno
coltivabili ivi ubicate;
      f) attivita'  connesse  all'uso  curativo  e  termale nel campo
della dermatologia e riabilitazione;
      g) la  promozione  di  attivita'  turistiche e ricettive con il
recupero  ed  il  restauro del borgo ottocentesco riferito alle nuove
attivita'  che  sono  realizzate  nelle  saline  e  con  le attivita'
collegate al costituendo parco archeologico di Tarquinia;
      h) il recupero delle aree pubbliche limitrofe, compreso il molo
di Porto Clementino;
      i) la  ricostruzione,  la  tutela  e  la  valorizzazione  della
porzione umida ivi presente.