Art. 5. Modalita' di utilizzazione dell'area 1. L'area delle saline di Tarquinia puo' essere utilizzata per i seguenti scopi: a) il mantenimento di un presidio, anche di archeologia industriale, nella produzione del sale; b) la creazione di un centro di ricerca scientifica nazionale od internazionale da realizzare d'intesa con le universita' di Stato, allo scopo di ospitare attivita' multidisciplinari, facolta' universitarie e centri di studi che curino la conoscenza dei fenomeni marini e delle attivita' ad essi connessi; c) la ricerca e sperimentazione nel settore dell'acquacoltura e della biologia marina da integrare con attivita' in mare aperto, a basso impatto ambientale e tendente anche al ripopolamento del tratto marino antistante; d) la costituzione di un centro di monitoraggio, anche in riferimento alle emissioni delle centrali elettriche di Montalto di Castro e Civitavecchia, ed alla conseguente necessita' di costante verifica dell'aria, delle acque, del suolo, della vegetazione e della fauna; e) attivita' connesse alla sperimentazione ed alla ricerca agricola, utilizzando allo scopo anche le ampie superfici di terreno coltivabili ivi ubicate; f) attivita' connesse all'uso curativo e termale nel campo della dermatologia e riabilitazione; g) la promozione di attivita' turistiche e ricettive con il recupero ed il restauro del borgo ottocentesco riferito alle nuove attivita' che sono realizzate nelle saline e con le attivita' collegate al costituendo parco archeologico di Tarquinia; h) il recupero delle aree pubbliche limitrofe, compreso il molo di Porto Clementino; i) la ricostruzione, la tutela e la valorizzazione della porzione umida ivi presente.