Art. 2. Condizioni di partecipazione 1. La partecipazione della Regione alla fondazione e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che lo statuto preveda la facolta' per tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, di aderire alla fondazione in qualita' di soci; b) che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano che la fondazione, istituita non per fini di lucro, abbia come scopo la promozione e la diffusione della cultura archeologica quale bene primario e strumento necessario per la comprensione dell'attuale realta' sociale, culturale ed economica del territorio regionale; e) che lo statuto della fondazione, per le finalita' di cui all'art. 1, contenga l'impegno a: 1) sensibilizzare i giovani alla conoscenza del patrimonio archeologico inteso non solo come insieme di reperti antichi, ma anche e soprattutto come chiave di lettura per capire le realta' produttive artigianali, agricole, manifatturiere, artistiche e ludiche attuali sviluppatesi sulle fondamenta di un preesi'stente tessuto socio-economico antico; 2) promuovere ed organizzare stages di formazione, borse di studio, convegni interdisciplinari volti all'analisi delle tematiche di cui alla lettera c), numero 1, ed aventi come oggetto la rivisitazione del passato, in funzione di quanto esso sia di insegnamento per l'azione da intraprendere; 3) organizzare aree museali aperte, studiate secondo percorsi logici ed integrate nell'attuale sistema ambiente, evidenziando in particolare le vie commerciali sviluppatesi lungo tracciati antichi e percorsi d'acqua, valorizzando quanto ancor oggi sussiste di quel tessuto urbanistico sia pure in forme di commercializzazione aggiornate; 4) ricercare e valorizzare le originarie colture agricole, potenziali occasioni di sviluppo nel contesto dell'economia regionale.