Art. 2.
                    Condizioni di partecipazione
    1. La partecipazione della Regione alla fondazione e' subordinata
alle seguenti condizioni:
      a) che  lo  statuto  preveda  la  facolta' per tutti i soggetti
interessati,  pubblici  o  privati,  di  aderire  alla  fondazione in
qualita' di soci;
      b) che  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  prevedano  che  la
fondazione,  istituita  non  per  fini  di lucro, abbia come scopo la
promozione  e  la  diffusione  della  cultura archeologica quale bene
primario  e  strumento  necessario  per  la comprensione dell'attuale
realta' sociale, culturale ed economica del territorio regionale;
      e) che  lo  statuto  della  fondazione, per le finalita' di cui
all'art. 1, contenga l'impegno a:
        1)  sensibilizzare  i  giovani alla conoscenza del patrimonio
archeologico  inteso  non  solo  come  insieme di reperti antichi, ma
anche  e  soprattutto  come  chiave  di lettura per capire le realta'
produttive   artigianali,   agricole,  manifatturiere,  artistiche  e
ludiche  attuali  sviluppatesi  sulle  fondamenta di un preesi'stente
tessuto socio-economico antico;
      2)  promuovere  ed  organizzare  stages di formazione, borse di
studio,  convegni interdisciplinari volti all'analisi delle tematiche
di  cui  alla  lettera  c),  numero  1,  ed  aventi  come  oggetto la
rivisitazione  del  passato,  in  funzione  di  quanto  esso  sia  di
insegnamento per l'azione da intraprendere;
      3)  organizzare  aree museali aperte, studiate secondo percorsi
logici  ed  integrate  nell'attuale sistema ambiente, evidenziando in
particolare le vie commerciali sviluppatesi lungo tracciati antichi e
percorsi  d'acqua,  valorizzando  quanto  ancor oggi sussiste di quel
tessuto   urbanistico   sia  pure  in  forme  di  commercializzazione
aggiornate;
      4)  ricercare  e  valorizzare  le  originarie colture agricole,
potenziali   occasioni   di   sviluppo   nel  contesto  dell'economia
regionale.