Art. 3.
                     Attivita' della fondazione
    1.  Per  il  raggiungimento  dei  propri  fini  istituzionali  la
fondazione deve prevedere:
      a) la   collaborazione  con  istituzioni  pubbliche  o  private
operanti   sul   territorio  regionale,  interessate  direttamente  o
indirettamente  a fare di esso un museo archeologico aperto che metta
in  relazione  il  passato  con  il  presente, riconoscendo in questa
caratteristica  l'identita'  socio  culturale della Regione, fonte di
sviluppo economico soprattutto per il terziario;
      b) la  realizzazione e la gestione di un sistema informativo on
line,  finalizzato  alla  conoscenza  ed alla fruizione, da parte dei
soggetti    interessati    a    livello    regionale,    comunitario,
internazionale, delle opzioni interdisciplinari per operatori addetti
a  questa  specifica  forma  di  conoscenza  archeologica, da attuare
d'intesa con la Regione e l'Unione europea.