Art. 3. Attivita' della fondazione 1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la fondazione deve prevedere: a) la collaborazione con istituzioni pubbliche o private operanti sul territorio regionale, interessate direttamente o indirettamente a fare di esso un museo archeologico aperto che metta in relazione il passato con il presente, riconoscendo in questa caratteristica l'identita' socio culturale della Regione, fonte di sviluppo economico soprattutto per il terziario; b) la realizzazione e la gestione di un sistema informativo on line, finalizzato alla conoscenza ed alla fruizione, da parte dei soggetti interessati a livello regionale, comunitario, internazionale, delle opzioni interdisciplinari per operatori addetti a questa specifica forma di conoscenza archeologica, da attuare d'intesa con la Regione e l'Unione europea.