Art. 6. Adempimenti 1. La giunta regionale ed il suo presidente provvedono agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla istituenda fondazione. 2. I diritti della Regione inerenti alla qualita' di socio fondatore della istituenda fondazione sono esercitati dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato. 3. Il consiglio regionale nomina, negli organi della istituenda fondazione, i rappresentanti della Regione, i quali sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.