Art. 6.
                             Adempimenti
    1.  La  giunta  regionale  ed  il  suo presidente provvedono agli
adempimenti  necessari  per  la  partecipazione  della  Regione  alla
istituenda fondazione.
    2.  I  diritti  della  Regione  inerenti  alla  qualita' di socio
fondatore  della istituenda fondazione sono esercitati dal presidente
della giunta regionale o da un suo delegato.
    3.  Il  consiglio regionale nomina, negli organi della istituenda
fondazione,  i  rappresentanti della Regione, i quali sono vincolati,
nell'esercizio  del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e
delle direttive della Regione stessa.