Art. 7. Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione, nella parte di spesa del bilancio di previsione, di appositi capitoli che sono dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e successive modificazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 3 gennaio 2000 BADALONI Il visto deI Commissario del Governo e' stato apposto il 30 dicembre 1999.