Art. 7.
                      Disposizione finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge,
l'amministrazione  regionale fa fronte con l'istituzione, nella parte
di  spesa  del  bilancio di previsione, di appositi capitoli che sono
dotati  della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della
legge  annuale  di  bilancio,  a norma di quanto disposto dall'art. 6
della   legge   regionale   12 aprile   1977,   n.  15  e  successive
modificazioni.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 3 gennaio 2000
                              BADALONI
    Il  visto  deI  Commissario  del  Governo  e' stato apposto il 30
dicembre 1999.