Art. 2.
Modificazioni   all'art.   2  della  legge  regionale  n.  27/1989  e
                      successive modificazioni
    1.  L'art.  2  della legge regionale n. 27/1989, come rnodificato
dall'art.  2  della  legge  regionale  n.  65/1994, e' sostituito dal
seguente:
    "Art. 2 - 1. Sono organi dell'istituto:
      a) il direttore generale;
      b) il collegio dei revisori dei conti.
    2.  Il  direttore generale e' nominato dal consiglio regionale su
proposta della giunta regionale, tra persone in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) diploma di laurea;
      b) comprovata esperienza, comunque non inferiore a cinque anni,
nella direzione di strutture complesse in amministrazioni pubbliche o
in enti privati.
    3.   Il   direttore   generale   ha   la   legale  rappresentanza
dell'istituto  ed  e'  responsabile dell'efficacia, dell'efficienza e
dell'economicita'   della   relativa  attivita',  nonche'  della  sua
rispondenza  agli  atti  regionali  di  programmazione,  indirizzo  e
direttiva.
    4, Il direttore generale provvede alla direzione dell'istituto ed
in particolare:
      a) all'adozione dello statuto;
      b) all'adozione  dei  regolamenti  previsti  dallo statuto, ivi
compresi quelli amministrativi e di contabilita';
      c) all'adozione dei programmi di attivita';
      d) all'adozione  del  bilancio  di  previsione e del rendiconto
della gestione;
      e) all'organizzazione   amministrativa   e  all'adozione  della
pianta organica del personale;
      f) alla  nomina  del  direttore  didattico,  su indicazione del
comitato scientifico didattico;
      g) all'adozione  degli  schemi  di convenzione da sottoscrivere
con  le  universita'  e  gli  enti  di  formazione  e degli schemi di
contratto  per  il  conferimento  degli  incarichi ai docenti ed agli
esperti.
    5.   Il  direttore  generale  presenta  annualmente  alla  giunta
regionale  un  rendiconto  generale  ed  una relazione sull'attivita'
svolta  nell'anno  precedente  e  sui  risultati conseguiti, anche in
termini finanziari.
    6.  Il  rapporto  di lavoro del direttore generale e' regolato da
contratto  di diritto privato di durata quinquennale i cui contenuti,
giuridici ed economici, sono stabiliti con provvedimento della giunta
regionale,  ai  sensi  della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e
successive  modificazioni  "Indennita'  dei  componenti  degli organi
degli enti dipendenti dalla Regione Lazio".
    7.  Alla  prima  nomina  del direttore generale si provvede entro
trenta  giorni  dalla  data  di  adozione del provvedimento di cui al
comma 6. L'incarico di direttore generale.e' rinnovabile per una sola
volta.
    8. Il consiglio regionale puo' revocare il direttore generale nel
caso  di  grave  inosservanza degli atti regionali di programmazione,
indirizzo e coordinamento.
    9.  La  giunta regionale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza
di cui all'art. 4:
      a) nomina  un  commissario ad acta in caso di inerzia o ritardo
nell'adozione  di  atti  obbligatori  da  parte dell'istituto, previo
invito a provvedere entro un congruo termine;
      b) dichiara  la  decadenza  del  direttore  generale in caso di
ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave
disavanzo    nella    gestione   dell'istituto,   dandone   immediata
comunicazione  al  consiglio  regionale e provvedendo contestualmente
alla  nomina  di un commissario straordinario che dura in carica fino
alla data di insediamento del nuovo direttore generale.
    10.  Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi   e   due   supplenti   nominati  dalla  giunta  regionale,
scegliendoli  tra  gli  iscritti  nel  registro di cui all'art. 1 del
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, e dura in carica cinque
anni.  Il  collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente.
Al   presidente  ed  agli  altri  componenti  spetta  il  trattamento
economico  determinato  ai  sensi  della  legge  regionale  46/1998 e
successive modificazioni".