Art. 2. Modificazioni all'art. 2 della legge regionale n. 27/1989 e successive modificazioni 1. L'art. 2 della legge regionale n. 27/1989, come rnodificato dall'art. 2 della legge regionale n. 65/1994, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - 1. Sono organi dell'istituto: a) il direttore generale; b) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il direttore generale e' nominato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) comprovata esperienza, comunque non inferiore a cinque anni, nella direzione di strutture complesse in amministrazioni pubbliche o in enti privati. 3. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'istituto ed e' responsabile dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' della relativa attivita', nonche' della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e direttiva. 4, Il direttore generale provvede alla direzione dell'istituto ed in particolare: a) all'adozione dello statuto; b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli amministrativi e di contabilita'; c) all'adozione dei programmi di attivita'; d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; e) all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale; f) alla nomina del direttore didattico, su indicazione del comitato scientifico didattico; g) all'adozione degli schemi di convenzione da sottoscrivere con le universita' e gli enti di formazione e degli schemi di contratto per il conferimento degli incarichi ai docenti ed agli esperti. 5. Il direttore generale presenta annualmente alla giunta regionale un rendiconto generale ed una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. 6. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale i cui contenuti, giuridici ed economici, sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modificazioni "Indennita' dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio". 7. Alla prima nomina del direttore generale si provvede entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 6. L'incarico di direttore generale.e' rinnovabile per una sola volta. 8. Il consiglio regionale puo' revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento. 9. La giunta regionale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 4: a) nomina un commissario ad acta in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'istituto, previo invito a provvedere entro un congruo termine; b) dichiara la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'istituto, dandone immediata comunicazione al consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale. 10. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla giunta regionale, scegliendoli tra gli iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente. Al presidente ed agli altri componenti spetta il trattamento economico determinato ai sensi della legge regionale 46/1998 e successive modificazioni".