Art. 3.
Inserimento  degli  articoli  2-bis  e 2-ter nella legge regionale n.
                 27/1989 e successive modificazioni
    1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 27/1989, come da ultimo
modificato dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  2-bis  -  1. Il comitato scientifico didattico e' l'organo
consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e
didattici,  di  piani  di  studio, di criteri per il reclutamento dei
docenti. Dura in carica cinque anni e puo' essere rieletto.
    2.  I componenti, di numero non inferiore a tre e non superiore a
cinque,  sono  nominati  dalla  giunta  regionale,  su  proposta  del
direttore  generale,  tra  studiosi,  professionisti  ed operatori di
chiara  fama  nel  settore  della  comunicazione  e  delle  attivita'
economiche ad essa connesse.
    Art. 2.-ter - 1. Il direttore didattico:
      a) dirige  il  personale  e  sovrintende al funzionamento degli
uffici amministrativi, rispondendone al direttore generale;
      b) adotta   gli   atti  di  gestione  finanziaria,  tecnica  ed
amministrativa previsti da norme legislative e regolamentari;
      c) predispone  gli  atti  per  la  redazione del bilancio e dei
rendiconti  e  cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre al
direttore generale;
      d) svolge  tutte  le  altre  attivita' e compiti previsti dallo
statuto.
    2.  Nel  caso  di gravi impedimenti o di risultato negativo della
gestione,  l'incarico di direttore didattico puo' essere revocata dal
direttore  generale, previa contestazione degli addetti e concessione
di un termine per le controdeduzioni.
    3.  Il  rapporto di lavoro del direttore didattico e' regolato da
apposito  contratto  a  tempo  determinato  di  diritto  privato, nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia.".