Art. 3. Inserimento degli articoli 2-bis e 2-ter nella legge regionale n. 27/1989 e successive modificazioni 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 27/1989, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti: "Art. 2-bis - 1. Il comitato scientifico didattico e' l'organo consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, di piani di studio, di criteri per il reclutamento dei docenti. Dura in carica cinque anni e puo' essere rieletto. 2. I componenti, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, sono nominati dalla giunta regionale, su proposta del direttore generale, tra studiosi, professionisti ed operatori di chiara fama nel settore della comunicazione e delle attivita' economiche ad essa connesse. Art. 2.-ter - 1. Il direttore didattico: a) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi, rispondendone al direttore generale; b) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa previsti da norme legislative e regolamentari; c) predispone gli atti per la redazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre al direttore generale; d) svolge tutte le altre attivita' e compiti previsti dallo statuto. 2. Nel caso di gravi impedimenti o di risultato negativo della gestione, l'incarico di direttore didattico puo' essere revocata dal direttore generale, previa contestazione degli addetti e concessione di un termine per le controdeduzioni. 3. Il rapporto di lavoro del direttore didattico e' regolato da apposito contratto a tempo determinato di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.".