Art. 12.
   Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo
    1.   La   provincia  autorizza  i  mutamenti  nell'organizzazione
dell'agenzia  di  viaggi  e  turismo  relativi  agli  elementi di cui
all'art.  10,  comma 1. A tal fine i mutamenti suddetti devono essere
comunicati,  entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia
stessa,  che provvede, previa verifica dei presupposti previsti dalla
presente legge, in relazione alla sola modifica richiesta.
    2. I mutamenti relativi alla titolarita' dell'agenzia di viaggi e
turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di
rilascio.