Art. 12. Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo 1. La provincia autorizza i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui all'art. 10, comma 1. A tal fine i mutamenti suddetti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa, che provvede, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge, in relazione alla sola modifica richiesta. 2. I mutamenti relativi alla titolarita' dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di rilascio.