Art. 14.
                        Garanzia assicurativa
    1.  Le  agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare entro
il  termine  fissato  dall'art.  9,  comma 2, polizze assicurative di
responsabilita'  civile  a  garanzia  dell'esatto  adempimento  degli
obblighi  assunti  verso  gli  utenti  dei  servizi  turistici  ed  a
copertura  dei  rischi  derivanti alle persone dalla partecipazione a
programmi  di  viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni
previste  in  materia  dalla  convenzione  internazionale di cui alla
legge n. 1084/1977, nonche' dal decreto legislativo n. 111/1995.
    2.  Le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  inviano annualmente alla
provincia  territorialmente  competente la documentazione comprovante
l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.