Art. 14. Garanzia assicurativa 1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare entro il termine fissato dall'art. 9, comma 2, polizze assicurative di responsabilita' civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977, nonche' dal decreto legislativo n. 111/1995. 2. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.