Art. 19. Esame di idoneita' 1. La provincia indice, almeno una volta ogni due anni, la sessione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' all'esercizio delle attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo cui possono presentare domanda di partecipazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore eta'; b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea. A tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente; c) possesso del diploma di scuola media superiore, legalmente rilasciato o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge; d) godimento dei diritti civili e politici; e) conoscenza di due lingue straniere sulle quali l'interessato intende sostenere l'esame tra quelle maggiormente diffuse, di cui almeno una lingua dei paesi appartenenti all'Unione europea. 2. Alla domanda di cui al comma 1, deve essere allegatu copia del versamento, a titolo di concorso alle spese di effettuazione dell'esame, ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nella misura e nei modi stabiliti nel decreto di indizione delle prove d'esame. 3. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 4. L'esame di idoneita' consiste in: a) una prova scritta nelle seguenti materie: 1) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, elementi di contabilita' obbligatoria, bilancio e contabilita' gestionale; 2) principi di legislazione turistica; 3) una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda; b) una prova orale nelle seguenti materie: 1) legislazione turistica; 2) geografia turistica; 3) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione; 4) almeno due lingue straniere compresa quella oggetto della prova scritta. 5. L'esame di idoneita' e' effettuato dall'apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 20.