Art. 22. Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo 1. Presso ciascuna provincia e' tenuto ed aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo che abbiano conseguito l'idoneita' ai sensi dell'art. 19 o che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 18, comma 4, lettera b). Sono, altresi', iscritti in tale elenco i soggetti indicati nell'art. 18, comma 5. 2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la provincia comunica alla Regione gli elenchi, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale annuale nel BUR.