Art. 22.
    Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo
    1. Presso ciascuna provincia e' tenuto ed aggiornato l'elenco dei
direttori  tecnici  di  agenzia  di  viaggi  e  turismo  che  abbiano
conseguito  l'idoneita'  ai sensi dell'art. 19 o che abbiano ottenuto
il  riconoscimento  di  cui  all'art.  18, comma 4, lettera b). Sono,
altresi',  iscritti  in tale elenco i soggetti indicati nell'art. 18,
comma 5.
    2.  Entro  il  31 gennaio  di ciascun anno, la provincia comunica
alla   Regione  gli  elenchi,  aggiornati  al  31 dicembre  dell'anno
precedente,  dei  direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ai
fini della pubblicazione dell'elenco regionale annuale nel BUR.