Art. 25.
                         Turismo scolastico
    1.  Le scuole e gli istituti che intendano svolgere, nel contesto
dei  propri  ordinamenti,  viaggi  di  durata superiore ad un giorno,
devono  attenersi,  oltre  alle  disposizioni  impartite  dai singoli
provveditorati  agli studi e dal Ministero della pubblica istruzione,
anche alle disposizioni della presente legge.