Art. 28.
                             Abrogazioni
    1.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili con la
presente legge ed in particolare:
      a) la  legge  regionale  17 settembre 1984, n. 63. e successive
modificazioni;
      b) la lettera a), comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n.
14/1999.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 27 gennaio 2000
                              BADALONI
    Il  visto  del  commissario  del  Governo  e' stato apposto il 13
gennaio 2000.