Art. 28. Abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare: a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 63. e successive modificazioni; b) la lettera a), comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 14/1999. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 27 gennaio 2000 BADALONI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 13 gennaio 2000.