Art. 8. Istruttoria preliminare 1. Ai fini dell'istruttoria della domanda di cui all'art. 7, la provincia competente accerta: a) la regolarita' della domanda, nonche' la completezza e congruita' della documentazione ad essa allegata; b) che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, tramite la richiesta di parere da avanzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento del turismo; c) il possesso per il titolare persona fisica, o per il legale rappresentante in caso di societa', dei requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria risultanti dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 2.