Art. 8.
                       Istruttoria preliminare
    1.  Ai  fini dell'istruttoria della domanda di cui all'art. 7, la
provincia competente accerta:
      a) la  regolarita'  della  domanda,  nonche'  la  completezza e
congruita' della documentazione ad essa allegata;
      b) che  la  denominazione  prescelta non sia uguale o simile ad
altre  adottate  da  agenzie  gia' operanti sul territorio nazionale,
tramite  la  richiesta  di  parere  da  avanzare  alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dipartimento del turismo;
      c) il  possesso per il titolare persona fisica, o per il legale
rappresentante  in  caso di societa', dei requisiti di onorabilita' e
capacita'   finanziaria   risultanti   dalla  documentazione  di  cui
all'art. 7, comma 2.