(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10
                            maggio 2000).

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  I  titolari delle aziende agricole, singole ed associate, che
hanno subito danni alle strutture produttive a causa delle avversita'
atmosferiche  del  28 dicembre 1999, in attesa della dichiarazione di
esistenza  di eccezionale evento calamitoso e dell'individuazione dei
territori  danneggiati  ai  sensi  della  vigente  normativa, possono
provvedere all'immediato ripristino delle strutture danneggiate.
    2.  Ai  fini  del  riconoscimento  delle  spese  sostenute per il
ripristino  delle  strutture  di  cui  al  comma 1, i soggetti aventi
titolo  devono  presentare, in allegato alla domanda di intervento di
cui  all'art. 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, oltre
alla   relativa  rendicontazione,  anche  uno  o  piu'  dei  seguenti
documenti  per attestate il legame tra la spesa sostenuta ed il danno
causato dalle avversita' atmosferiche:
      a) perizia   asseverata   di  tecnico  competente  in  materia,
iscritto  al relativo albo professionale, rilasciata prima dei lavori
di ripristino;
      b) fotografie  delle strutture danneggiate con data certa della
ripresa fotografica;
      c) dichiarazione  degli  interessati  resa  ai  sensi e per gli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
      d) verbale  di  accertamento  preventivo redatto da funzionario
tecnica  della struttura decentrata sviluppo agricolo e mondo rurale,
competente per territorio.
    3. Le verifiche e gli accertamenti di competenza regionale devono
essere  completati  entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di
presentazione  delle  domande  di  intervento di cui al comma 2 e gli
atti   amministrativi   per   la   liquidazione   delle   provvidenze
perfezionati entro i successivi trenta giorni.