(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I titolari delle aziende agricole, singole ed associate, che hanno subito danni alle strutture produttive a causa delle avversita' atmosferiche del 28 dicembre 1999, in attesa della dichiarazione di esistenza di eccezionale evento calamitoso e dell'individuazione dei territori danneggiati ai sensi della vigente normativa, possono provvedere all'immediato ripristino delle strutture danneggiate. 2. Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute per il ripristino delle strutture di cui al comma 1, i soggetti aventi titolo devono presentare, in allegato alla domanda di intervento di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, oltre alla relativa rendicontazione, anche uno o piu' dei seguenti documenti per attestate il legame tra la spesa sostenuta ed il danno causato dalle avversita' atmosferiche: a) perizia asseverata di tecnico competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, rilasciata prima dei lavori di ripristino; b) fotografie delle strutture danneggiate con data certa della ripresa fotografica; c) dichiarazione degli interessati resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni; d) verbale di accertamento preventivo redatto da funzionario tecnica della struttura decentrata sviluppo agricolo e mondo rurale, competente per territorio. 3. Le verifiche e gli accertamenti di competenza regionale devono essere completati entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di intervento di cui al comma 2 e gli atti amministrativi per la liquidazione delle provvidenze perfezionati entro i successivi trenta giorni.