Art. 2. 1. Le provvidenze indicate dall'art. 3 della legge n. 185/1992 sono anticipate dalla Regione secondo quanto previsto al comma 2, lettera a) dello stesso articolo. 2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede, con i fondi iscritti al capitolo di spesa n. 21369, nel limite di lire 10 miliardi, al capitolo 21373 nel limite di lire 3 miliardi e al capitolo 21377 nel limite di lire 3 miliardi, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 13 aprile 2000 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 aprile 2000.