Art. 2.
    1.  Le  provvidenze  indicate dall'art. 3 della legge n. 185/1992
sono  anticipate  dalla  Regione  secondo quanto previsto al comma 2,
lettera a) dello stesso articolo.
    2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede, con i fondi iscritti al
capitolo  di  spesa  n.  21369,  nel  limite  di lire 10 miliardi, al
capitolo  21373 nel limite di lire 3 miliardi e al capitolo 21377 nel
limite  di  lire 3 miliardi, del bilancio di previsione della Regione
per l'esercizio finanziario 2000.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 13 aprile 2000
                              BADALONI
    Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 aprile
2000.