Art. 5. Interventi per il diabete infanto-giovanile 1. La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabilite con atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e sentito il parere della commissione diabetologica regionale di cui all'art. 9, organizza procedure per l'individuazione dei soggetti a rischio e per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni strategia preventiva. 2. La terapia educativa viene prioritariamente attuata nel corso degli accessi alle unita' operative di diabetologia pediatrica ed e' potenziata mediante iniziative esterne alla struttura ossia presso il domicilio, le strutture scolastiche e sportive, anche avvalendosi delle associazioni dei pazienti diabetici. 3. Alle unita' operative autonome di diabetologia pediatrica individuate all'art. 2, compete altresi' l'educazione dei giovani pazienti all'autogestione della patologia mediante l'organizzazione in ambito regionale di appositi campi scuola. 4. La giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalita' di attuazione e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.