Art. 5.
             Interventi per il diabete infanto-giovanile
    1.  La  Regione,  tenuto  conto  dei  criteri e delle metodologie
stabilite  con  atto  di  indirizzo  e di coordinamento dello Stato e
sentito  il  parere  della commissione diabetologica regionale di cui
all'art.  9,  organizza procedure per l'individuazione dei soggetti a
rischio e per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo
ogni strategia preventiva.
    2.  La terapia educativa viene prioritariamente attuata nel corso
degli  accessi alle unita' operative di diabetologia pediatrica ed e'
potenziata mediante iniziative esterne alla struttura ossia presso il
domicilio,  le  strutture  scolastiche  e sportive, anche avvalendosi
delle associazioni dei pazienti diabetici.
    3.  Alle  unita'  operative  autonome  di diabetologia pediatrica
individuate  all'art.  2,  compete  altresi' l'educazione dei giovani
pazienti  all'autogestione  della patologia mediante l'organizzazione
in ambito regionale di appositi campi scuola.
    4. La giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalita'
di  attuazione  e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.