Art. 7. Interventi per l'attuazione della terapia educativa e per l'attivita di informazione e di aggiornamento del personale sanitario 1. Sono funzioni di tutte le unita' operative di malattie metaboliche e diabetologia: a) l'attuazione della terapia educativa con continuita', sistematicita' ed in stretta connessione con le altre terapie diabetologiche; b) l'informazione dei familiari degli assistiti nonche' la partecipazione ad iniziative per l'educazione alla salute e di prevenzione relative alla malattia diabetica e alle altre malattie metaboliche, rivolte a tutta la popolazione; c) l'incontro periodico con i medici di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta allo scopo di favorire l'aggiornamento e la formazione professionale e di coordinare efficaci azioni per la prevenzione, terapie e riabilitazione sul territorio nonche' per il monitoraggio e l'epidemiologia del diabete e delle altre malattie metaboliche. 2. Tali compiti istituzionali vengono considerati nella definizione delle risorse di ogni unita' operativa di malattie metaboliche e diabetologia. 3, Per la formazione del personale sanitario delle unita' operative specialistiche e dei distretti impegnato nell'attivita' diabetologica ed in particolare per quanto attiene alla terapia educativa, la Regione, anche sulla base delle iniziative promosse in materia dalla commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 9, promuove ed attua specifici interventi in collaborazione con le aree di formazione delle A.S.L. e le competenti strutture universitarie.