Art. 7.
         Interventi per l'attuazione della terapia educativa
         e per l'attivita di informazione e di aggiornamento
                       del personale sanitario
    1.  Sono  funzioni  di  tutte  le  unita'  operative  di malattie
metaboliche e diabetologia:
      a) l'attuazione   della   terapia  educativa  con  continuita',
sistematicita'  ed  in  stretta  connessione  con  le  altre  terapie
diabetologiche;
      b) l'informazione  dei  familiari  degli  assistiti  nonche' la
partecipazione  ad  iniziative  per  l'educazione  alla  salute  e di
prevenzione  relative  alla  malattia diabetica e alle altre malattie
metaboliche, rivolte a tutta la popolazione;
      c) l'incontro  periodico  con  i medici di famiglia ed i medici
specialisti   pediatri  di  libera  scelta  allo  scopo  di  favorire
l'aggiornamento   e  la  formazione  professionale  e  di  coordinare
efficaci  azioni  per  la  prevenzione,  terapie e riabilitazione sul
territorio  nonche' per il monitoraggio e l'epidemiologia del diabete
e delle altre malattie metaboliche.
    2.   Tali   compiti   istituzionali   vengono  considerati  nella
definizione  delle  risorse  di  ogni  unita'  operativa  di malattie
metaboliche e diabetologia.
    3,  Per  la  formazione  del  personale  sanitario  delle  unita'
operative  specialistiche  e  dei  distretti impegnato nell'attivita'
diabetologica  ed  in  particolare  per  quanto  attiene alla terapia
educativa,  la Regione, anche sulla base delle iniziative promosse in
materia  dalla commissione regionale di coordinamento di cui all'art.
9,  promuove  ed  attua specifici interventi in collaborazione con le
aree   di   formazione   delle   A.S.L.  e  le  competenti  strutture
universitarie.