Art. 8. Agevolazione dell'inserimento nelle attivita' lavorative 1. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 115/1987, attraverso specifici atti e provvedimenti di propri organi, favorisce l'inserimento dei giovani diabetici nel mondo del lavoro: a) conferendo alla commissione diabetologica regionale di cui all'art. 9, la funzione di organo di tutela a cui esporre eventuali inadempienze o violazioni all'art. 8, comma 1 della legge n. 115/1987; b) promuovendo l'informazione presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive, sulla legislazione vigente relativa alla patologia del diabete mellito; c) sensibilizzando gli enti pubbli e privati circa le necessita' terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete infanto-giovanile, anche con l'eventuale inserimento di specifiche clausole contrattuali nei rispettivi contratti aziendali o di categoria; d) favorendo l'attivazione di specifici contratti di formazione.