Art. 8.
      Agevolazione dell'inserimento nelle attivita' lavorative
    1.  La  Regione,  nell'ambito  di  quanto  previsto  dall'art. 1,
comma 2,  lettera  d)  della  legge n. 115/1987, attraverso specifici
atti  e  provvedimenti  di propri organi, favorisce l'inserimento dei
giovani diabetici nel mondo del lavoro:
      a) conferendo  alla  commissione diabetologica regionale di cui
all'art.  9,  la funzione di organo di tutela a cui esporre eventuali
inadempienze  o  violazioni  all'art.  8,  comma  1  della  legge  n.
115/1987;
      b) promuovendo    l'informazione   presso   le   organizzazioni
sindacali  ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive,
sulla  legislazione  vigente  relativa  alla  patologia  del  diabete
mellito;
      c) sensibilizzando   gli   enti   pubbli  e  privati  circa  le
necessita'  terapeutiche  dei dipendenti affetti da diabete mellito e
dei dipendenti con figli minori affetti da diabete infanto-giovanile,
anche con l'eventuale inserimento di specifiche clausole contrattuali
nei rispettivi contratti aziendali o di categoria;
      d) favorendo    l'attivazione   di   specifici   contratti   di
formazione.