Art. 9. Commissione diabelologica regionale 1. Al fine di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti, nonche' per garantire interventi omogenei e qualificati e per il coordinamento delle attivita' per la prevenzione e cura del diabete mellito, viene istituita, presso l'assessorato regionale alla sanita', una apposita commissione regionale per l'assistenza diabetologica. 2. La composizione della commissione viene definita con apposito atto deliberativo della giunta regionale, informata la commissione consiliare competente ed assicurando la rappresentativita' delle componenti assistenziali e scientifiche, delle associazioni di volontariato e delle strutture regionali coinvolte nella attivita' assistenziale. 3. La commissione resta in carica due anni e fornisce annualmente una relazione sull'attivita' svolta.