Art. 9.
                 Commissione diabelologica regionale
    1.  Al  fine  di  verificare  in tutto il territorio regionale il
rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti, nonche'
per   garantire   interventi   omogenei   e   qualificati  e  per  il
coordinamento  delle  attivita' per la prevenzione e cura del diabete
mellito,   viene   istituita,  presso  l'assessorato  regionale  alla
sanita',   una   apposita   commissione  regionale  per  l'assistenza
diabetologica.
    2.  La composizione della commissione viene definita con apposito
atto  deliberativo  della  giunta regionale, informata la commissione
consiliare  competente  ed  assicurando  la  rappresentativita' delle
componenti   assistenziali  e  scientifiche,  delle  associazioni  di
volontariato  e  delle  strutture regionali coinvolte nella attivita'
assistenziale.
    3. La commissione resta in carica due anni e fornisce annualmente
una relazione sull'attivita' svolta.