Art. 4.
                            Stanziamenti
    1.   Nell'ambito  del  fondo  destinato  al  finanziamento  delle
associazioni  iscritte  al  registro  regionale delle associazioni di
volontariato  settore sanita', viene istituito uno specifico comparto
dedicato   al   sostegno  delle  organizzazioni  di  retinopatici  ed
ipovedenti operanti nel campo della prevenzione della cecita' e della
riabilitazione visiva.
    2.  Le  attivita'  previste nella presente legge vengono inserite
nel piano sanitario regionale e finanziate dalla Regione per la quota
eccedente  il  finanziamento  della  legge  28 agosto  1997,  n.  284
(Disposizioni   per   la   prevenzione   della   cecita'   e  per  la
riabilitazione  visiva  e  l'integrazione  sociale  e  lavorativa dei
ciechi pluriminorati).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 7 aprile 2000
                                GHIGO