Art. 4. Stanziamenti 1. Nell'ambito del fondo destinato al finanziamento delle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato settore sanita', viene istituito uno specifico comparto dedicato al sostegno delle organizzazioni di retinopatici ed ipovedenti operanti nel campo della prevenzione della cecita' e della riabilitazione visiva. 2. Le attivita' previste nella presente legge vengono inserite nel piano sanitario regionale e finanziate dalla Regione per la quota eccedente il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 7 aprile 2000 GHIGO