Art. 10.
                          Norma transitoria
    1.  Le  associazioni  turistiche pro loco gia' iscritte agli albi
provinciali,  ai sensi della normativa di cui all'art. 28 della legge
regionale  12/1987,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, sono
iscritte  di  diritto  nei  nuovi albi provinciali di cui all'art. 4,
salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e alla
provincia  competente  entro  tre  mesi  dall'entrata in vigore della
presente legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 7 aprile 2000
                                GHIGO