Art. 10. Norma transitoria 1. Le associazioni turistiche pro loco gia' iscritte agli albi provinciali, ai sensi della normativa di cui all'art. 28 della legge regionale 12/1987, e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali di cui all'art. 4, salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e alla provincia competente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 7 aprile 2000 GHIGO