Art. 3. Unione nazionale pro loco d'italia, comitato regionale del Piemonte e comitati provinciali: riconoscimento dell'attivita' 1. La Regione riconosce l'attivita' dell'unione nazionale pro poco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione del comitato regionale del Piemonte e dei comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa per il coordinamento delle attivita' delle associazioni pro loco iscritte a tale unione, sia quale soggetto che puo' concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte. 2. Il comitato regionale del Piemonte e' la struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e puo' esercitare qualsiasi attivita', diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalita' nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attivita' delle associazioni pro loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nell'ambito della pratica della solidarieta' e del volontariato, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici. 3. Il comitato regionale del Piemonte indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei comitati provinciali, rappresenta l'UNPLI nei confronti degli enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri. 4. La giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del comitato regionale del Piemonte.