Art. 3.
Unione nazionale pro loco d'italia, comitato regionale del Piemonte e
         comitati provinciali: riconoscimento dell'attivita'
    1.  La  Regione  riconosce  l'attivita' dell'unione nazionale pro
poco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione del comitato regionale
del  Piemonte  e  dei  comitati  provinciali,  sia  come organismo di
consulenza    e   di   assistenza   tecnico-amministrativa   per   il
coordinamento  delle attivita' delle associazioni pro loco iscritte a
tale  unione,  sia  quale soggetto che puo' concorrere in via diretta
alla  promozione  turistica  ed  alla valorizzazione territoriale del
Piemonte.
    2.  Il comitato regionale del Piemonte e' la struttura periferica
dell'UNPLI  che  riunisce  le  associazioni  pro  loco  del  Piemonte
iscritte  a  tale  Unione;  non  ha  scopo di lucro e puo' esercitare
qualsiasi   attivita',   diretta   od   indiretta,   continuativa  od
occasionale,  al  fine  di  realizzare le proprie finalita' nel campo
dell'assistenza   e   del   coordinamento   delle   attivita'   delle
associazioni   pro  loco  e  in  quello  del  turismo  naturalistico,
culturale, storico, sociale e gastronomico, nell'ambito della pratica
della  solidarieta'  e  del volontariato, anche tramite l'edizione di
pubblicazioni e periodici.
    3.  Il  comitato  regionale  del  Piemonte  indirizza, coordina e
controlla  l'attivita'  dei comitati provinciali, rappresenta l'UNPLI
nei   confronti   degli  enti  e  degli  organi  pubblici  o  privati
istituzionali,  rappresenta  e tutela i diritti e gli interessi delle
associazioni pro loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri.
    4. La giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa
alle riunioni del comitato regionale del Piemonte.