Art. 4. Albo delle associazioni turistiche pro loco 1. Per favorire il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, e' istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali. 2. Puo' essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni: a) si proponga di attuare l'attivita' di promozione turistica e di valorizzazione del territorio cosi' come descritta all'art. 1; b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilita' di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel comune, la pubblicita' delle sedute del consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto puo' inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attivita' o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio; c) svolga la propria attivita' in un comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel comune coesistano piu' localita' fortemente, caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche piu' assciazioni turistiche pro loco in uno stesso comune; d) la localita' nella quale e' stata istituita possegga attrattive turistiche, cosi' come individuate all'art. 1.