Art. 4.
             Albo delle associazioni turistiche pro loco
    1.  Per favorire il perseguimento delle finalita' di cui all'art.
1,  e'  istituito  l'albo  delle  associazioni  turistiche  pro loco,
coordinato in sezioni provinciali.
    2.  Puo' essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di
associazione   turistica   pro   loco  l'associazione  per  la  quale
concorrono le seguenti condizioni:
      a) si proponga di attuare l'attivita' di promozione turistica e
di valorizzazione del territorio cosi' come descritta all'art. 1;
      b) sia  costituita  con  atto  pubblico  ed il relativo statuto
preveda  la  possibilita' di iscrizione da parte di tutti i cittadini
residenti  nel  comune,  la pubblicita' delle sedute del consiglio di
amministrazione,   la  disposizione  che,  in  caso  di  scioglimento
dell'associazione,  i  beni  acquisiti  con  il  concorso finanziario
specifico  o  prevalente  della  Regione  o  di  enti  pubblici siano
devoluti  al  comune  nel  cui  territorio l'associazione ha sede; lo
statuto   puo'   inoltre  prevedere  la  presenza,  negli  organi  di
amministrazione  dell'associazione  di  rappresentanti di organismi o
associazioni  locali  che  svolgono attivita' o realizzano iniziative
che interessano lo sviluppo turistico del territorio;
      c) svolga la propria attivita' in un comune nel quale non operi
altra  associazione turistica pro loco; qualora nel comune coesistano
piu' localita' fortemente, caratterizzate e distinte sotto il profilo
turistico,   possono   essere  riconosciute  anche  piu'  assciazioni
turistiche pro loco in uno stesso comune;
      d) la   localita'  nella  quale  e'  stata  istituita  possegga
attrattive turistiche, cosi' come individuate all'art. 1.