Art. 5.
     Iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco
    1.  Per  l'iscrizione  all'albo delle associazioni turistiche pro
loco  deve  essere  presentata  alla  provincia,  tramite  il comune,
domanda  in  carta legale corredata di copia dello statuto, dell'atto
costitutivo e dell'eventuale iscrizione all'UNPLI.
    2.  L'iscrizione all'albo e' disposta dalla provincia, sentito il
parere  del comune competente per territorio, formulato dal consiglio
comunale entro novanta giorni dalla preseiitazione' della domanda. La
provincia  provvede  altresi'  alla  cancellazione  dell'associazione
dall'albo, allorche' vengano meno i requisiti per l'iscrizione.
    3. La provincia comunica alla Regione le iscrizioni all'albo e le
relative variazioni.
    4.  L'iscrizione  all'albo  costituisce condizione indispensabile
per   partecipare   alla   designazione   del   rappresentante  delle
associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione
vigente.
    5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono,
previo  nullaosta  della Regione, utilizzare la denominazione IAT per
gli  uffici  di  informazione  e  di  accoglienza  turistica  da esse
istituiti,  cosi'  come  previsto  dall'art. 13 della legge regionale
22 ottobre  1996, n. 75 (organizzazione dell'attivita' di promozione,
accoglienza e informazione turistica in Piemonte).