Art. 5. Iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco 1. Per l'iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco deve essere presentata alla provincia, tramite il comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'eventuale iscrizione all'UNPLI. 2. L'iscrizione all'albo e' disposta dalla provincia, sentito il parere del comune competente per territorio, formulato dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla preseiitazione' della domanda. La provincia provvede altresi' alla cancellazione dell'associazione dall'albo, allorche' vengano meno i requisiti per l'iscrizione. 3. La provincia comunica alla Regione le iscrizioni all'albo e le relative variazioni. 4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente. 5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono, previo nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti, cosi' come previsto dall'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).